Ricorso in cassazione riqualificato come opposizione contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. III n. 40530 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione assunto de plano, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. La materia della revoca della confisca rientra tra le “altre competenze” previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il quale prevede lo strumento dell’opposizione davanti al medesimo giudice dell’esecuzione. Il principio di conversione dell’impugnazione erroneamente proposta, contenuto nell’art. 568, quinto comma, cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale, anche in caso di impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami e le opposizioni.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato de plano le istanze di determinazione dell’indennizzo a titolo di usufrutto su alcuni beni e di revoca della confisca con restituzione di conti correnti e patrimonio immobiliare, sul presupposto dell’esclusiva titolarità in capo all’istante.
Il terzo interessato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. per essere stata decisa l’istanza inaudita altera parte, nonostante l’espressa richiesta di fissazione dell’udienza ex art. 127 cod. proc. pen., e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato proposto avverso un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in materia di revoca della confisca, riconducibile alle “altre competenze” previste dall’art. 676 cod. proc. pen. Tale disposizione rinvia allo schema procedimentale dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che contempla lo strumento dell’opposizione davanti al medesimo giudice.
La Corte richiama il proprio orientamento consolidato: avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano, sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale, è prevista solo la facoltà di proporre opposizione. Il ricorso per cassazione va pertanto riqualificato, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con trasmissione degli atti al giudice competente.
Milita in tal senso l’esigenza di non privare l’interessato della fase di riesame davanti al giudice dell’esecuzione, il quale, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato a esaminare tutte le questioni e le istanze, anche istruttorie, queste ultime precluse nel giudizio di legittimità.
La Corte afferma inoltre che il principio di conversione dell’impugnazione erroneamente proposta, di cui all’art. 568, quinto comma, cod. proc. pen., esprime il più ampio principio di conservazione degli atti e opera anche per i gravami atipici, come riesami, reclami e opposizioni. Il ricorso non va dunque dichiarato inammissibile, ma qualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell’esecuzione.
Ne consegue la riqualificazione del ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo della procedura. La Corte sottolinea che va ripristinata la struttura procedimentale intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni, con un rinnovato esame anche sulla scorta degli argomenti e degli elementi segnalati dalle parti.
Nota della Redazione
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