Licenziamento disciplinare nel pubblico impiego: il mutamento della composizione dell’UPD non annulla la sanzione se resta garantita la terzietà (Cass. lav. 2389/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 2389 del 4 febbraio 2026 (R.G.N. 10051/2025) — Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Giovanni Maria Armone.

Il principio di diritto

Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego, il carattere imperativo delle regole sulla competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (artt. 55 e 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001) si riferisce al solo principio di terzietà, che impone unicamente la distinzione, sul piano organizzativo, tra l’ufficio disciplinare e la struttura in cui opera il dipendente, e non attribuisce natura imperativa riflessa alle regole interne sulla composizione e sul funzionamento dell’organo. Ne consegue che, salva la prova di una lesione della terzietà o del diritto di difesa, il mutamento della composizione dell’UPD nel corso del procedimento — anche mediante l’ingresso di soggetti esterni all’ente — non determina la nullità della sanzione, ma ne rafforza l’indipendenza.

Il fatto

Un dipendente del Comune di Scalea, licenziato all’esito di un procedimento disciplinare, aveva impugnato il licenziamento; il Tribunale di Paola e la Corte d’appello di Catanzaro respinsero l’impugnativa. Nel ricorso per cassazione (quattro motivi) il dipendente sosteneva, tra l’altro, che l’UPD che aveva irrogato la sanzione — modificato nel 2018, con l’ingresso di componenti esterni — non fosse competente, dovendo essere composto secondo il regolamento vigente all’epoca dei fatti (2013), e che il procedimento fosse nullo per essere stato riaperto sulla base del solo dispositivo della sentenza penale.

La motivazione

Il ricorso è rigettato. Preliminarmente, la Corte disattende l’istanza congiunta di differimento: può dichiarare la cessazione della materia del contendere solo in presenza di un accordo formalizzato, non della mera pendenza di trattative (Cass., Sez. Un., n. 8980/2018). Nel merito, il carattere imperativo delle regole sulla competenza dell’UPD attiene al solo principio di terzietà, che richiede la distinzione organizzativa tra l’ufficio e la struttura del dipendente, senza imperatività riflessa delle regole interne di composizione (Cass. n. 20721/2019; n. 7267/2024); il mutamento della composizione dell’organo in corso di procedimento non causa nullità, salva la prova di lesione della terzietà o della difesa, e l’ingresso di soggetti esterni ne rafforza l’indipendenza (distinta dall’imparzialità, non richiesta).

Il richiamo dell’art. 154-ter disp. att. c.p.p. è inconferente, poiché riguarda la cancelleria del giudice penale e non l’ente; l’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 fissa un termine massimo, non minimo, per la riapertura del procedimento; la riapertura sulla base del solo dispositivo è censurabile solo in caso di lesione concreta della difesa, qui esclusa poiché il dipendente fu convocato e ascoltato prima della sanzione. Gli ultimi motivi, che lamentano un automatismo espulsivo, sono in parte inammissibili (doppia conforme ex art. 360, comma 4; difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c.) e comunque infondati, avendo la Corte d’appello motivato sulla lesione del vincolo fiduciario. In dispositivo la Corte rigetta il ricorso, con condanna alle spese liquidate in 5.000 euro.

Implicazioni pratiche

Per le amministrazioni pubbliche, la decisione conferma un ampio margine di autonomia organizzativa nella composizione dell’UPD: ciò che conta è la terzietà, ciòè la separazione tra l’ufficio disciplinare e la struttura del dipendente, non l’estraneità assoluta all’ente; modificare la composizione in corso di procedimento, anche con membri esterni, non vizia la sanzione. Per il dipendente, contestare la sola composizione dell’organo è di regola inefficace: occorre dimostrare una concreta lesione della terzietà o del diritto di difesa. Infine, la riapertura del procedimento disciplinare sospeso può avvenire anche sul solo dispositivo penale, purché sia garantito il contraddittorio.

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