L’inammissibilità dell’appello incidentale non genera giudicato interno sull’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24058 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di appello, anche incidentale, è ammissibile ai sensi dell’art. 434, primo comma, n. 2), cod. proc. civ. allorché individui il capo di sentenza censurato e confuti le ragioni del primo giudice, senza che rilevi l’eventuale infondatezza della doglianza, pena la confusione tra ammissibilità e merito. La proposizione di un valido gravame incidentale impedisce la formazione del giudicato interno sulla questione devoluta e impone al giudice d’appello di applicare lo jus superveniens, quale l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che ha configurato l’interesse ad agire come condizione di natura dinamica, valutabile fino al momento della decisione.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’opposizione proposta dal contribuente avverso il ruolo e le cartelle esattoriali emesse dall’INPS per contributi che, secondo la tesi dell’opponente, risultavano prescritti dopo la notifica. Il Tribunale di Palmi dichiarava cessata la materia del contendere per una parte dei crediti, accogliendo la domanda per i restanti, con compensazione delle spese.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, nel giudizio di gravame, dichiarava inammissibile l’appello incidentale dell’INPS — che aveva eccepito il difetto di interesse ad agire — e accoglieva l’appello principale del contribuente, riformando la pronuncia sulle spese. L’istituto previdenziale proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, censurando il ragionamento della corte territoriale che aveva confuso l’ammissibilità del motivo di appello incidentale con la sua fondatezza. Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 27199/2017, la Suprema Corte ha ricordato che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di forme sacramentali.
Nel caso di specie, il motivo di appello incidentale — come trascritto nel ricorso — individuava precisamente il capo censurato e contestava la ratio decidendi, deducendo la necessità di atti esecutivi per integrare l’interesse all’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., una volta spirato il termine per l’opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999. La corte territoriale, ritenendolo inammissibile perché sostanzialmente infondato, aveva errato, poiché l’ammissibilità del gravame andava valutata solo in termini di specificità delle censure.
La Corte ha quindi affermato che la proposizione del valido appello incidentale impediva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sulla questione dell’interesse ad agire, imponendo l’applicazione dello jus superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021. Tale disposizione, secondo le Sezioni Unite n. 26283/2022, ha plasmato l’interesse ad agire quale condizione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione, trovando applicazione anche nei processi pendenti.
Accertato che la parte privata non aveva dedotto alcuno dei requisiti idonei a integrare l’interesse all’impugnazione autonoma del ruolo, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ex art. 382 cod. proc. civ., dichiarando che la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Le spese dell’intero processo sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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