IRAP sui compensi degli avvocati interni resta a carico della P.A. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10404 del 21.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli importi dovuti all’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 411 del 1976, dell’art. 6, comma 1, del Contratto collettivo integrativo dell’8 gennaio 2003, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla legge n. 114 del 2014, hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro. Quest’ultima non può fare gravare l’imposta sui propri dipendenti né in via diretta, con una ritenuta alla fonte, né in via indiretta, riducendo a monte e in proporzione le risorse specificamente destinate ai dipendenti a titolo di compensi professionali. La P.A. può invece utilizzare, per versare l’IRAP all’Erario, le risorse del fondo per la parte in cui superino i limiti della retribuzione fissati dalla normativa imperativa, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno, e, ove insufficienti, ulteriori risorse proprie esterne al fondo. L’azione degli avvocati dipendenti è un’azione di adempimento, con onere probatorio del creditore limitato alla fonte del diritto e all’allegazione dell’inadempimento.
Il Fatto
Due avvocati, già dipendenti dell’INPDAP e transitati dall’1 gennaio 2012 alle dipendenze dell’INPS, ricevevano compensi professionali aggiuntivi rispetto alla retribuzione base, in base alla sezione separata del CCNL del comparto e al regolamento interno dell’ente. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, l’ente aveva corrisposto tali compensi al netto degli oneri riflessi. Con lettere del 1 ottobre 2014 l’INPS aveva poi addebitato a ciascuno di essi un importo a titolo di IRAP non accantonata sugli onorari liquidati dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2012, e dall’1 gennaio 2013 aveva iniziato a decurtare anche l’IRAP a carico del datore di lavoro.
Gli avvocati chiesero la restituzione delle trattenute e la condanna a non reiterarle. Il Tribunale di Roma accolse le domande; la Corte d’appello di Roma riformò la decisione accogliendo l’appello dell’ente. I professionisti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: l’INPS si è difeso con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile, individuando tre periodi: fino al 31 dicembre 2005, regolato dall’art. 30 del d.P.R. n. 411 del 1976 e dalla contrattazione integrativa; dal 1 gennaio 2006, con l’aggiunta della regola per cui gli oneri riflessi gravano sull’avvocato-dipendente; dal 2014, con la riforma dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014.
Da tale quadro la Corte ricava quattro regole generali. Anzitutto, parte della retribuzione degli avvocati interni è costituita da quote delle somme riscosse dall’ente a titolo di competenze e onorari, oltre che da importi attribuiti per le controversie definite con sentenza favorevole ma con spese compensate. In secondo luogo, la disciplina di questa componente è contenuta nella legge, nella contrattazione collettiva e nei regolamenti interni, e prescinde dalla normativa sulla contabilità pubblica. In terzo luogo esistono limiti all’erogazione che impediscono ab initio il sorgere del diritto oltre un dato importo: se fissati dalla legge sono rilevabili d’ufficio in base al principio iura novit curia, se stabiliti da atti organizzativi interni devono essere allegati e provati dall’ente che ne eccepisce la vigenza. Infine, le somme dovute comprendono gli oneri riflessi, ma non l’IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A.
La Corte valorizza il parere n. 33 del 2010 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiarendo che l’accantonamento da esso previsto non equivale a detrazione dal compenso del dipendente: il parere scinde il profilo giuridico-contrattuale da quello contabile dell’allocazione delle risorse a bilancio. Segue il richiamo alla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 5817 del 2 luglio 2024) e a quella di legittimità (Cass. n. 21398 del 13 agosto 2019; Cass. n. 20010 del 21 giugno 2022), che confermano il divieto di traslazione dell’imposta sul lavoratore.
Quanto al primo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile: i ricorrenti non hanno riportato il testo dell’appello dell’INPS, e la questione investe essenzialmente profili di diritto. Il secondo motivo è invece accolto: la corte territoriale ha interpretato erroneamente il parere contabile, ammettendo un recupero ex post dell’IRAP mediante trattenute e non verificando l’esistenza di limiti alla spesa. Ciò integra una traslazione vietata dell’imposta dal datore di lavoro al dipendente. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione; il terzo e quarto motivo restano assorbiti.
Nota della Redazione
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