Iscrizione alla gestione separata del professionista con cassa e lavoro subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 328 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il professionista iscritto all’albo e a una cassa categoriale, che verso alla stessa il solo contributo integrativo di natura solidaristica, è comunque tenuto all’iscrizione alla gestione separata presso l’I.N.P.S. ove svolga per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. Ai fini dell’esonero dall’iscrizione, rileva unicamente il versamento contributivo idoneo a costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Il sistema previdenziale categoriale e quello della gestione separata non si pongono in termini di alternatività, ma di complementarietà. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, opera come clausola di chiusura del sistema, in coerenza con il principio di universalità delle tutele previdenziali.

Il Fatto

Un ingegnere, iscritto al relativo albo e alla cassa professionale di categoria — presso cui versava il solo contributo integrativo — e nel contempo dipendente di un ente pubblico a tempo determinato, agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata per l’anno 2006 e l’accertamento dell’indebita richiesta di pagamento contributivo per complessivi euro 14.991,87.

Il primo grado accoglieva le domande. La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame dell’istituto previdenziale, riformava la decisione e respingeva la pretesa. Il professionista ricorre quindi in cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il perimetro della gestione separata muovendo dalla finalità universalistica delle tutele previdenziali perseguita dalla legge n. 335/1995. L’art. 2, comma 25, non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze che impedisca la riespansione dell’obbligo di iscrizione quando la cassa categoriale abbia escluso taluni professionisti in ragione della loro contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria.

Il nodo interpretativo è la tipologia di versamento che può esonerare dall’iscrizione. La Corte, richiamando il consolidato orientamento inaugurato da Cass. n. 30344 del 2017 e confermato, tra le altre, da Cass. n. 32166 del 2018, Cass. n. 30605 del 2019, Cass. n. 5826 del 2021 e Cass. n. 10286 del 2023, afferma che rileva soltanto il versamento suscettibile di dare luogo a una correlata prestazione previdenziale. Il contributo integrativo dovuto alla cassa in ragione della mera iscrizione all’albo ha invece funzione solidaristica e non integra una posizione previdenziale.

Ne deriva che l’ingegnere e l’architetto, iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato e perciò non iscrivibili alla cassa categoriale, restano obbligati verso quest’ultima al solo contributo integrativo, ma devono comunque iscriversi alla gestione separata se svolgono con abitualità, anche non in via esclusiva, attività di lavoro autonomo. L’esonero, precisa la Corte, non opera per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, ma riguarda il professionista che sia anche lavoratore dipendente e non compia versamenti idonei a costituire una correlata prestazione previdenziale.

La Corte ribadisce poi che i due sistemi si rapportano in termini di complementarietà e non di alternatività, escludendo la dedotta violazione del principio di esclusività e unicità del regime previdenziale. Richiama inoltre Corte cost. n. 104 del 2022, che ha ritenuto la norma di interpretazione autentica esente da profili di irragionevolezza, attribuendole valore di clausola di chiusura del sistema e rinvenendone il fondamento nell’art. 38 Cost.

Quanto alla pronuncia favorevole invocata dal ricorrente per altre annualità, la Corte ne esclude la pertinenza: Cass. n. 19683 del 2022 concerneva la prova dell’abitualità dell’attività libero-professionale e la non sufficienza di una soglia reddituale quale indizio, tematica estranea al caso. Il ricorso è quindi infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *