Detenzione domiciliare speciale al padre detenuto dopo Corte cost. 52/2025: niente automatismi, serve valutazione individualizzata (Cass. pen. 5011/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 5011 del 2026 (cam. cons. 7 gennaio 2026; R.G.N. 5276/2025) — Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Teresa Grieco.

Il principio di diritto

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025 — che ha dichiarato illegittimo l’art. 47-quinquies, comma 7, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui subordinava l’accesso del padre detenuto alla detenzione domiciliare speciale al fatto che “non vi sia modo di affidare la prole ad altri che al padre” — il padre può accedere alla misura quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a provvedere alla cura e all’educazione del figlio, senza che la presenza di terzi disponibili sia di per sé ostativa. La declaratoria non introduce automatismi: il giudice di sorveglianza deve compiere una valutazione individualizzata, bilanciando l’interesse del minore con le esigenze di difesa sociale e con il pericolo di recidiva o di fuga.

Il fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Catania, in sede di giudizio di rinvio, aveva nuovamente rigettato l’istanza di detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen.) avanzata dal ricorrente, unico genitore in vita: pur riconoscendo il grave handicap da cui il figlio è affetto, aveva ritenuto la possibilità di affidare il ragazzo a terzi, e aveva omesso di pronunciarsi sull’istanza formulata nell’interesse delle due figlie, anch’esse fragili e bisognose di cura e assistenza particolare. Avverso l’ordinanza il ricorrente deduceva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione.

La motivazione

Il ricorso è fondato. I motivi vanno valutati alla luce della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen., limitatamente alle parole “e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre” (Corte cost. n. 52 del 2025, in riferimento agli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost., in continuità con la sent. n. 219 del 2023). Da tale ablazione discende che è ora consentito al padre detenuto di accedere alla detenzione domiciliare speciale allorché la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a provvedere alla cura e all’educazione del figlio. Il superiore interesse del minore impone che le esigenze connesse all’esecuzione intramuraria della pena cedano, di norma, alla necessità di garantire una relazione diretta e regolare con almeno uno dei genitori idonei; ma la disciplina non può privare i figli — soggetti estranei al reato — della possibilità di una relazione continuativa con l’unico genitore vivente o comunque idoneo alla cura.

La declaratoria di illegittimità non introduce, tuttavia, alcun automatismo: occorre una valutazione attenta e individualizzata del giudice di sorveglianza — con il sostegno dei servizi sociali — volta a verificare l’assenza di un concreto pericolo di recidiva (e di fuga nelle ipotesi previste), che il ritorno alla convivenza sia effettivamente nell’interesse dei minori rispetto all’affidamento a terzi, e che tale corrispondenza sia monitorata nel tempo, al fine di evitare strumentalizzazioni dei minori da parte di un genitore inidoneo; il tutto nel solco della sent. n. 18 del 2020 (che ha esteso la detenzione domiciliare speciale alle condannate madri di figli con handicap grave) e della “verifica comparativa complessa” tra esigenze di cura del soggetto fragile e difesa sociale. Nel caso concreto la Corte rileva l’assoluto difetto di motivazione sull’esigenza, documentata, di accudire le due figlie, affette da deficit cognitivi di media e grave entità, e la necessità di una analoga rivalutazione anche in ordine al figlio con grave handicap, il cui diniego si era potuto arrestare alla sola constatazione della mancanza dei requisiti oggettivi poi caducati. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Implicazioni pratiche

Per l’esecuzione penale la pronuncia recepisce l’equiparazione funzionale tra padre e madre nell’accesso alla detenzione domiciliare speciale a tutela dei figli minori o con disabilità: caduto l’inciso che relegava il padre a un ruolo meramente sussidiario rispetto anche a terzi, la sua legittimazione non dipende più dall’impossibilità di affidare la prole ad altri. L’equiparazione, però, non è un diritto automatico: la decisione resta affidata al giudice di sorveglianza, che deve motivare in concreto la comparazione tra la cura dei soggetti fragili e le esigenze di difesa sociale, con i controlli previsti dagli artt. 284, comma 4, cod. proc. pen. e 47-quinquies, comma 5, ord. pen. Per la difesa, due indicazioni operative: documentare l’idoneità genitoriale e la condizione dei figli, ed esigere una motivazione che affronti ogni istanza — qui, quella relativa alle figlie era stata del tutto pretermessa.

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