Imputabilità e vizio di mente: l’onere della prova grava sull’accusa (Cass. pen. 26021/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 26021/2026, decisa all’udienza pubblica del 20 maggio 2026 (R.G.N. 33493/2026) — Presidente Massimo Ricciarelli, Relatore Pietro Silvestri. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
«Essendo … l’onere probatorio della capacità di intendere e di volere a carico dell’accusa, il dubbio sulla sussistenza del vizio di mente deve essere apprezzato in relazione al canone di garanzia in dubio pro reo, così che non è necessario che ricorra la prova certa del vizio parziale di mente, non essendo esigibile la certezza matematica, bastando per il suo riconoscimento un ragionevole livello di probabilità del vizio di mente secondo la regola di giudizio “più probabile che non”».
Il fatto
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen. L’imputato ricorreva articolando tre motivi, incentrati sul tema dell’imputabilità. Una prima perizia aveva condotto alla sospensione del processo ex art. 71 cod. proc. pen., per l’incapacità di partecipare coscientemente al giudizio; una seconda perizia ne accertava la cessazione e riteneva l’imputato capace di intendere e volere al momento del fatto, pur affetto da un “etilismo cronico ed inveterato”, patologia causativa di “anomalie comportamentali ed un significativo deterioramento cognitivo”. La difesa lamentava che la Corte territoriale non avesse spiegato perché, nonostante tale diagnosi, l’imputabilità dovesse ritenersi piena.
La motivazione
La Corte accoglie i primi due motivi. L’accertamento della capacità di intendere e di volere è questione di fatto rimessa al giudice di merito, ma deve essere esaurientemente motivata; in tema di prova scientifica il giudice deve verificare la correttezza metodologica dell’approccio peritale. Nel caso, la Corte d’appello si era limitata ad affermare la sussistenza della capacità perché il perito l’aveva “ritenuta”, senza dar conto del metodo scientifico seguito né spiegare perché, a fronte della diagnosi di etilismo cronico e del deterioramento cognitivo, dovesse concludersi per la piena capacità: una “motivazione apparente e meramente assertiva”. Poiché l’onere probatorio sulla capacità grava sull’accusa, il dubbio sul vizio di mente va risolto secondo la regola del “più probabile che non”.
Esito: la Corte accoglie i primi due motivi — assorbito il terzo — annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.
Implicazioni pratiche
La decisione rafforza un principio di metodo: sull’imputabilità il giudice non può limitarsi a recepire la conclusione del perito, ma deve motivare sulla validità del metodo scientifico e sulle ragioni concrete che, a fronte di una diagnosi documentata, giustificano il giudizio di piena capacità. Una motivazione assertiva è censurabile come apparente. Sul piano probatorio, l’onere grava sull’accusa e il dubbio si risolve in favore del reo secondo il “più probabile che non”: indicazione utile per impostare i motivi di ricorso fondati su perizie psichiatriche.
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