Circonvenzione di incapace: basta la deficienza psichica, non serve l’incapacità di intendere e di volere (Cass. pen. 20438/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 20438/2026 del 3 giugno 2026 (ud. pubblica 14 aprile 2026, R.G.N. 5167/2026) — Presidente Sergio Beltrani, Relatrice Anna Maria De Santis.
Il principio di diritto
Il delitto di circonvenzione di persona incapace (art. 643 c.p.) non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità o deficienza psichica, ovvero da un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’incapacità, la ponga in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva o affettiva, tale da affievolirne le capacità critiche.
Il fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma, dichiarava la prescrizione di alcuni reati e rideterminava le pene, confermando nel resto le condanne — comprese le statuizioni risarcitorie — di due imputati per circonvenzione di persona incapace (art. 643 c.p., a seguito di riqualificazione), indebito utilizzo di strumenti di pagamento (art. 493-ter c.p.) e falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.). I difensori ricorrevano per cassazione con una pluralità di motivi.
La motivazione
Sulla condizione psichica della persona offesa, il motivo è generico: la deficienza psichica è provata dalla certificazione del Centro di salute mentale (che attesta un ritardo cognitivo importante), dalle deposizioni testimoniali e dalla pregressa frequentazione tra le parti. La Corte ribadisce che il delitto di circonvenzione di incapace non richiede l’incapacità di intendere e di volere, bastando una infermità o deficienza psichica che ponga la vittima in uno stato di minorata capacità critica (Sez. 2, n. 23283/2023). È invece fondato il motivo sull’omessa motivazione quanto al capo relativo all’art. 493-ter c.p., del tutto ignorato dalla Corte territoriale. Quanto alla prescrizione, l’aumento per continuazione, riferito per mera svista al capo dichiarato prescritto, va inteso riferito a un capo diverso e tuttora punibile: la censura è infondata; la retrodatazione dell’appropriazione della tessera sanitaria postula un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità.
Quanto al secondo imputato, la censura sul falso ex art. 483 c.p. è reiterativa e manifestamente infondata, essendo la qualità di amministratore di fatto provata dalle dichiarazioni del commercialista della società. La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è preclusa dalla reiterazione delle condotte nel reato continuato (Sez. U, n. 18891/2022, Ubaldi). Inammissibili i motivi su attenuanti generiche e dosimetria. È invece fondata l’omessa motivazione sulla richiesta — avanzata con procura speciale — di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (artt. 53 ss. l. 689/1981). Le censure sulle statuizioni civili sono inammissibili per carenza di interesse, essendo il relativo motivo d’appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza; del resto l’affermazione di responsabilità penale comporta la responsabilità civile per il danno ex delicto, conseguenza necessaria dell’evento e comprensiva dei danni mediati e indiretti secondo il criterio della regolarità causale. La sentenza è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia (per un imputato limitatamente al capo ex art. 493-ter, per l’altro alla richiesta di conversione della pena); inammissibili nel resto i ricorsi.
Implicazioni pratiche
Per la circonvenzione di incapace non occorre provare l’incapacità di intendere e di volere della vittima: basta una deficienza psichica — anche non patologica in senso stretto — che ne riduca le capacità critiche e la renda vulnerabile all’induzione. Sul piano processuale, la decisione ricorda che il giudice d’appello deve rispondere a tutti i motivi (l’omessa motivazione su un capo o su una richiesta di pena sostitutiva conduce all’annullamento con rinvio) e che la condanna penale porta con sé la responsabilità civile per tutti i danni che siano conseguenza normale dell’illecito.
Provvedimento integrale: scarica il PDF