Prelazione agraria, donazione dissimulante vendita, simulazione e frode alla legge (Cass. civ. n. 12982 del 26.04.2022)
Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza del principio di immutabilità del giudice istruttore, sancito dall’art. 174 cod. proc. civ., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità degli atti e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza. La circostanza che la sostituzione del relatore sia avvenuta senza motivazione non determina pertanto la nullità del provvedimento finale. In materia di simulazione di una donazione dissimulante una vendita per aggirare il diritto di prelazione agraria, spetta al giudice di merito valutare gli elementi indiziari e la credibilità dei testimonI, restando precluso in sede di legittimità un diverso esame del merito.
Il Fatto
I coniugi, coltivatori diretti di un fondo confinante, convennero in giudizio i proprietari di un terreno donato a un terzo, chiedendo di dichiarare la natura simulata dell’atto di donazione che, a loro dire, dissimulava una vendita finalizzata ad aggirare il loro diritto di prelazione agraria. Gli attori chiesero quindi di esercitare il riscatto sul fondo, dichiarandosi pronti a versare il prezzo asseritamente dissimulato. Dopo la dichiarazione di incompetenza per materia, la causa fu riassunta dinanzi alla Sezione specializzata del Tribunale, che rigettò la domanda e condannò gli attori alle spese. La Corte d’appello confermò la decisione, rigettando il gravame e condannando gli appellanti alle ulteriori spese del grado.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano la nullità della sentenza per la sostituzione, da parte del Presidente del collegio, della Relatrice con sé stesso, in assenza di motivazione. La Corte ha rigettato la censura, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inosservanza del principio di immutabilità del giudice istruttore, di cui all’art. 174 cod. proc. civ., non essendo prevista una espressa sanzione di nullità, integra una mera irregolarità interna che non inficia la validità degli atti e della sentenza. Tale orientamento, ribadito dalle sentenze richiamate, ha ricevuto ulteriore continuità nella pronuncia in commento.
Con il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 1414, 1417 e 2727 cod. civ., per l’omessa valutazione della prova testimoniale e degli indizi che dimostravano la natura onerosa del trasferimento e l’intento fraudolento di aggirare la prelazione agraria. La Corte ha ricordato che l’utilizzo di contratti formalmente validi può nascondere l’obiettivo di aggirare il diritto del titolare della prelazione agraria, ma ha escluso che tale principio si adatti al caso concreto.
La Corte d’appello aveva infatti esaminato partitamente le doglianze, escludendo l’intento di frode alla legge e motivando in modo convincente la non credibilità dell’unico teste che aveva affermato l’esistenza della vendita dissimulata. Le censure dei ricorrenti, nel ribadire le ragioni di sospetto sulla donazione, sono state ritenute volte a ottenere in sede di legittimità un non consentito riesame del merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore della sola controricorrente rappresentata da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.
Nota della Redazione
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