Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa: categorie di creditori omogenee e controllo del tribunale anche d’ufficio (Cass. 2817/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 2817 del 8 febbraio 2026 (R.G.N. 16792/2025) — Presidente Massimo Ferro, Relatore Paola Vella.
Il principio di diritto
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa ex art. 61 CCII, il tribunale che abbia nominato il commissario giudiziale ex art. 40, comma 4, CCII può conferirgli il compito di riferire su ogni aspetto rilevante ai fini della decisione sull’omologazione, senza preclusione di quelli oggetto di attestazione del professionista indipendente. La pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese non esclude che il tribunale verifichi, se del caso d’ufficio e non “a campione”, l’effettiva conclusione degli accordi tra debitore e creditori, presupposto e oggetto necessario della domanda. La formazione di “categorie” di creditori caratterizzate da omogeneità di posizione giuridica e interessi economici è presupposto necessario ex art. 61, comma 1, CCII per l’operatività dello strumento, potendosi ricorrere al formante elaborato in tema di “classi” nel concordato preventivo.
Il fatto
Una s.p.a. depositava ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa ex artt. 40, 54 e 61 CCII. Il Tribunale di Torino, nominato il commissario giudiziale, rigettava la domanda; la Corte d’appello di Torino respingeva il reclamo, ritenendo tra l’altro utilizzabile il parere “peritale” del commissario, non verificata l’effettiva adesione dei creditori (mancavano le pec di accettazione) e illegittima la “mega categoria” che accorpava i crediti dei fornitori e quelli delle banche, in buona parte con esiti opposti di adesione. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La motivazione
La Corte respinge i primi due motivi. Il commissario giudiziale nominato in una domanda “piena” di omologazione (art. 40, comma 4, CCII), quale organo ausiliario del tribunale, può rendere pareri su tutte le questioni che il giudice deve decidere, inclusa la verifica di quanto attestato dal professionista indipendente, la cui attestazione non è una prova legale insindacabile (anche alla luce dell’art. 10, par. 3, dir. 2019/1023/UE). Quanto all’effettiva conclusione degli accordi, essa è fatto costitutivo della domanda e deve sussistere per intero: spetta al giudice di merito stabilire le modalità di verifica, non potendo il consenso essere provato “a campione”, tanto più negli accordi a efficacia estesa, dove il dissenso dei non aderenti è superato in via indiretta.
Anche il terzo motivo è infondato. Negli accordi a efficacia estesa la formazione di “categorie” omogenee è obbligatoria: è la precondizione, fissata dall’art. 61, comma 1, CCII, per estendere gli accordi ai creditori non aderenti inclusi nella medesima categoria, purché gli aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti. L’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici — rilevante anche la presenza di garanzie di terzi — serve a scongiurare pratiche elusive (il cd. “gerrymandering”), e il tribunale ne controlla d’ufficio la corretta formazione ex art. 48, comma 4, CCII, in coerenza con la disciplina unionale. Il quarto motivo, sul patrimonio netto negativo, è inammissibile perché attinge a una valutazione di merito sulla fattibilità del piano. In dispositivo la Corte rigetta il ricorso, senza spese in assenza di difese.
Implicazioni pratiche
La sentenza detta le regole di controllo giudiziale sugli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, lo strumento che vincola anche i creditori dissenzienti. Tre indicazioni operative: il parere del commissario giudiziale può investire ogni profilo rilevante, compresa la fattibilità attestata dal professionista; l’effettiva conclusione degli accordi va dimostrata per intero, non “a campione”; e le “categorie” di creditori devono essere omogenee per posizione giuridica e interessi economici — accorpare fornitori e banche garantite in un’unica “accogliente” categoria per superare la soglia del 75% è illegittimo, e il tribunale lo rileva anche d’ufficio.
Provvedimento integrale: scarica il PDF