Compenso dell’advisor nel concordato: di fronte all’eccezione d’inadempimento del curatore, l’onere della prova grava sul professionista (Cass. 2665/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 2665 del 6 febbraio 2026 (R.G.N. 9711/2025) — Presidente Francesco Terrusi, Relatore Luigi D’Orazio.

Il principio di diritto

“In tema di accertamento del passivo fallimentare, sull’‘advisor’ che intenda far valere crediti per l’attività di assistenza prestata in favore dell’ente per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe — a fronte dell’eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione o di sua totale o parziale inutilità per la massa — l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento o l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale minore, culminata nella dichiarazione di fallimento; detto onere postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l’ammissione alla procedura concordataria” (Cass. civ. Sez. I, ord. n. 2665/2026, che richiama Cass. n. 36319/2022).

Il fatto

Un commercialista, che aveva svolto l’incarico di advisor per predisporre domanda, piano e proposta di concordato preventivo di una società — poi revocato ex art. 173 l.f. per atti in frode e sfociato nel fallimento — chiede l’ammissione al passivo, in prededuzione, di euro 228.384,00 per le prestazioni rese. Il curatore eccepisce l’inadempimento: la documentazione presentava carenze e irregolarità (mancata valutazione di pagamenti anomali, del consolidato fiscale, di note di credito irricevibili, incompletezza delle situazioni contabili). Il Tribunale di Lodi rigetta l’opposizione allo stato passivo. Il professionista ricorre per cassazione con sei motivi, sostenendo di essere advisor e non attestatore indipendente ex art. 161, comma 3, l.f., e dunque non tenuto ad attestare la veridicità dei dati.

La motivazione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo (motivazione apparente) è infondato: pur con qualche riferimento all’art. 161, comma 3, l.f., l’intero impianto del decreto si fonda sulla spettanza del compenso all’advisor a fronte delle criticità che hanno condotto alla revoca del concordato. I motivi dal secondo al sesto sono inammissibili per difetto di autosufficienza (art. 366 n. 6 c.p.c.) e perché, sotto la veste della violazione di legge, sollecitano un riesame del merito precluso in sede di legittimità (Cass. Sez. U. n. 8053/2014).

Nel merito la Corte ribadisce che il curatore è legittimato a sollevare l’eccezione di inadempimento (Cass. n. 6382/2025; n. 35554/2023; Cass. Sez. U. n. 13533/2001), con il solo onere di contestare la non corretta esecuzione della prestazione; grava poi sul professionista l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento o l’imputazione a fattori esogeni imprevedibili. L’advisor che collabora alla redazione del piano risponde della corretta rappresentazione dei dati aziendali, da sottoporre all’attestazione di veridicità del professionista indipendente, ed è tenuto a eseguire la prestazione con la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.; un’acquisizione “asettica e acritica” dei dati comunicati dalla società è essa stessa espressione di inadempimento. Il Tribunale aveva accertato specificamente tutti gli inadempimenti dell’advisor, con valutazione coerente col principio esposto.

Implicazioni pratiche

L’ordinanza chiarisce la posizione dell’advisor nel concordato preventivo: distinta da quella dell’attestatore indipendente, ma non per questo priva di responsabilità. Chi collabora alla redazione del piano risponde della rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale. In sede di verifica del passivo, l’eccezione di inadempimento del curatore ribalta sul professionista l’onere di provare l’esattezza della prestazione o la riconducibilità dell’esito negativo a fattori esogeni imprevedibili. Non si tratta di un’obbligazione di risultato — il successo della procedura — ma di un’obbligazione di mezzi qualificata dalla diligenza professionale. Sul piano processuale, la pronuncia ribadisce i limiti del ricorso per cassazione: autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. e divieto di riesame del merito. Per chi assiste imprese in crisi, il messaggio operativo è la verifica critica e tracciabile dei dati contabili, non la loro acquisizione acritica.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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