Rifiuti: la natura di rifiuto si accerta su dati oggettivi e per la pericolosità non serve l’analisi ARPAC (Cass. pen. 5046/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 5046 del 2026 (ud. 15 gennaio 2026; R.G.N. 33276/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Lorenzo Antonio Bucca.

Il principio di diritto

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006 è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi: è inaccettabile ogni valutazione soggettiva, essendo rifiuto non ciò che il detentore ritiene ancora utile in base a una scelta personale, ma ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi, senza che la possibile riutilizzazione economica ne escluda la natura. Per la qualificazione di un rifiuto come pericoloso non è necessaria la preventiva analisi dell’Agenzia regionale per l’ambiente, essendo sufficiente che il rifiuto presenti sul piano oggettivo il carattere di pericolosità.

Il fatto

L’imputato era stato condannato, con pena sospesa e conferma in appello, per il reato di cui all’art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, per il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (motori e parti di motoveicoli non bonificati, batterie esauste, pneumatici fuori uso, stracci intrisi di olio motore) presso un’officina di riparazione di motoveicoli di cui era ritenuto titolare. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, con il primo motivo, il vizio di motivazione sulla pericolosità dei rifiuti, affermata in via presuntiva in assenza di analisi dell’ARPAC e senza considerare la possibile riutilizzazione dei pezzi come ricambi; con il secondo, l’erronea qualificazione ai sensi dell’art. 256, comma 2, anziché del meno grave illecito amministrativo di cui all’art. 255, per aver presunto la qualifica di titolare d’impresa; con il terzo, il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale richiamato una “forma aggravata” non contestata nel capo di imputazione.

La motivazione

Il ricorso è inammissibile. Sul primo motivo, la contestazione della natura di rifiuto dei materiali è tardiva — in appello si era contestata solo la loro pericolosità, non la qualifica di rifiuto — e comunque manifestamente infondata: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 è rifiuto ciò di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, dovendosi rifiutare ogni valutazione soggettiva; la natura di rifiuto si fonda su dati obiettivi (tipologia dei materiali e modalità di deposito) e non viene meno per la possibile riutilizzazione economica, in linea con la giurisprudenza eurounitaria (Corte di giustizia, Vessoso, Tombesi, causa C-629/19). L’accertamento della natura di rifiuto è quaestio facti demandata al giudice di merito e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi. Quanto alla pericolosità, non è richiesta la preventiva analisi dell’ARPAC, bastando il carattere oggettivo di pericolosità (Sez. 3, n. 52838 del 2016, Serrao): i veicoli fuori uso non bonificati sono classificati come rifiuti pericolosi, e nella specie erano state rinvenute proprio le componenti che ne determinano la pericolosità (batterie esauste, motori con oli esausti).

Inammissibile anche il secondo motivo: la qualifica di titolare dell’impresa (presupposto dell’art. 256, comma 2, rispetto all’illecito amministrativo dell’art. 255) è stata desunta da elementi fattuali convergenti — l’imputato era l’unico presente al controllo, era intento all’attività di riparazione e non aveva saputo indicare un diverso titolare — con accertamento di puro fatto non rivedibile in sede di legittimità. Parimenti inammissibile il terzo motivo: l’espressione “forma aggravata” non allude a una circostanza aggravante formalmente contestata, ma alla maggiore gravità intrinseca della fattispecie, caratterizzata dalla presenza di rifiuti pericolosi, che ai sensi dell’art. 256, comma 2, comporta la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda; la pena, discrezionale e motivata sulla quantità di materiale, è prossima al minimo edittale, e il riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale dimostra che gli elementi favorevoli sono stati considerati. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

La decisione consolida due capisaldi del diritto penale dei rifiuti. Primo: la nozione di rifiuto è oggettiva e ancorata alla condotta del detentore, non alla valenza economica che un terzo attribuisce al bene; sostenere che un motore o una batteria esausta siano “ricambi riutilizzabili” non li sottrae alla disciplina, perché la possibile riutilizzazione non cancella la natura di rifiuto già acquisita “a monte”. Secondo: la pericolosità del rifiuto si accerta sul piano oggettivo — qui, i veicoli fuori uso non bonificati con le loro componenti inquinanti — senza che sia necessaria l’analisi dell’ARPAC, la cui assenza non vizia la condanna. Sul piano difensivo, la pronuncia segnala due limiti: la qualifica di titolare d’impresa, se fondata su indizi convergenti e non contrastati, è accertamento di fatto non attaccabile in legittimità; e le censure sulla natura di rifiuto vanno dedotte già in appello, pena la loro tardività.

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