Interrogatorio preventivo di garanzia: non e’ dovuto se la misura si fonda anche sul pericolo di inquinamento probatorio (Cass. pen. 4847/2026)

Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 4847 del 2026 (camera di consiglio del 28 novembre 2025, R.G.N. 26648/2025) — Presidente Emanuele Di Salvo, Relatore Daniela Fallarino

Il principio di diritto

L’interrogatorio preventivo di garanzia previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 114 del 2024) non ha portata generalizzata: è imposto quando l’esigenza cautelare da fronteggiare è il pericolo di reiterazione del reato ex art. 274, comma 1, lett. c), ma non è dovuto quando la misura sia richiesta anche in ragione del pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, comma 1, lett. a). Ne consegue che, ove la misura sia fondata (anche) su tale ultima esigenza, l’omissione dell’interrogatorio preventivo non determina la nullità dell’ordinanza genetica.

Il fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava gli arresti domiciliari a un indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga (artt. 589-bis e 589-ter cod. pen.), ravvisando sia il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a) sia quello di reiterazione (lett. c), senza procedere all’interrogatorio preventivo. Il Tribunale del riesame sostituiva la misura con l’obbligo di dimora, confermando il quadro di gravità indiziaria. L’indagato ricorreva per cassazione con sette motivi, deducendo tra l’altro la nullità dell’ordinanza per omesso interrogatorio preventivo e vizi di motivazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari.

La motivazione

Il ricorso è infondato. Il primo motivo è manifestamente infondato: l’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è imposto per il solo pericolo di reiterazione ex art. 274, lett. c), ma è escluso quando ricorra (anche) l’esigenza di inquinamento probatorio ex art. 274, lett. a). Poiché la misura era stata fondata anche su tale esigenza — ancorata a comportamenti concreti dell’indagato (la fuga, la negazione del coinvolgimento, i contatti telefonici con soggetti da escutere) e sussistente al momento genetico — l’omissione non produce nullità, ed il Tribunale del riesame poteva legittimamente integrare la motivazione.

Infondati anche i motivi sulla gravità indiziaria: i «gravi indizi» ex art. 273 cod. proc. pen. non vanno valutati con i criteri di precisione e concordanza dell’art. 192, comma 2 (non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis), essendo sufficiente un giudizio di qualificata probabilità; le censure difensive sollecitavano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Un profilo di illogicità sulla prassi commerciale del gestore telefonico non incide sulla tenuta complessiva della motivazione. Congrua, infine, la valutazione sull’attualità del pericolo di reiterazione e sull’adeguatezza dell’obbligo di dimora. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

Implicazioni pratiche

La pronuncia chiarisce un punto operativo della riforma introdotta dalla legge n. 114 del 2024: l’interrogatorio preventivo di garanzia non è un adempimento generalizzato. Quando la richiesta cautelare poggia (anche) sul pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, lett. a), il giudice può applicare la misura senza contraddittorio anticipato, e l’eventuale eccezione di nullità per omesso interrogatorio è destinata all’insuccesso. Per la difesa, la contestazione va spostata sul piano della reale sussistenza — al momento genetico — dell’esigenza probatoria, che deve essere ancorata a comportamenti concreti e non a una generica strategia difensiva.

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