Istanza di rinvio via PEC: chi la invia deve provare che la Cancelleria l’ha letta, non basta l’invio (Cass. pen. 7047/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 7047 del 20 febbraio 2026 (R.G.N. 29447/2025) — Presidente Angelo Costanzo, Relatore Mariella Ianniciello.

Il principio di diritto

L’inoltro a mezzo PEC delle istanze difensive al giudice procedente è una modalità di trasmissione ammissibile; ma — in attesa dei regolamenti attuativi dell’art. 111-bis c.p.p. e in assenza, all’epoca, di una disciplina del deposito telematico applicabile — la parte che vi ricorre è onerata non solo della verifica dell’inoltro e della ricezione, ma anche della prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del personale di Cancelleria. In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), lo stato di inoccupazione o la flessione degli introiti non esime dall’obbligo di mantenimento dei figli minori, salvo la prova di un’impossibilità oggettiva, assoluta e incolpevole protratta per tutto il periodo dell’inadempimento.

Il fatto

La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, aveva rideterminato la pena a carico dell’imputato, ritenuto responsabile del reato ex art. 570, commi 1 e 2 n. 2, c.p. per l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore della moglie e dei figli minori. L’imputato ricorreva deducendo la violazione del diritto di difesa — la Corte aveva deciso senza esaminare l’istanza di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute, inviata via PEC il giorno prima dell’udienza — e vizi di motivazione sulla responsabilità, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e sul trattamento sanzionatorio.

La motivazione

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato: l’invio via PEC è ammissibile, ma l’istanza era stata trasmessa il 29 novembre 2024, quando la proroga del deposito telematico emergenziale era inoperativa (dal 21 dicembre 2022) e l’art. 111-bis c.p.p. non era ancora vigente (regolamenti attuativi in vigore dal 1° gennaio 2025); la parte doveva quindi provare non solo l’inoltro, ma anche l’effettiva conoscenza dell’atto da parte della Cancelleria, prova mancata. Il secondo motivo è inammissibile perché reiterativo: in doppia conforme, lo stato di inoccupazione e le difficoltà economiche, genericamente allegate e smentite (emergeva un impegno lavorativo dell’imputato), non esimono dall’obbligo di mantenimento dei figli, salvo l’impossibilità oggettiva, assoluta e incolpevole; il 131-bis è escluso per la durata dell’inadempimento (otto mesi, con due figli preadolescenti); la pena (sei mesi di reclusione e 400 euro di multa), ben inferiore alla media edittale, è congruamente motivata.

Implicazioni pratiche

Chi trasmette un’istanza processuale via PEC, in mancanza di una disciplina del deposito telematico applicabile, non può limitarsi a provarne l’invio: deve dimostrare che la Cancelleria l’ha effettivamente ricevuta e conosciuta, pena l’irrilevanza dell’omessa pronuncia. Sul mantenimento, l’inoccupazione o il calo di reddito non giustificano l’inadempimento verso i figli minori senza la prova di un’impossibilità oggettiva e incolpevole per l’intero periodo, e un’inerzia prolungata esclude la particolare tenuità del fatto. Esito: ricorso dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *