Il possesso del promissario acquirente e l’interversione nel reato di appropriazione indebita (Cass. pen. Sez. II n. 46213 del 2023)
Principi di diritto (Massima)
È configurabile il possesso in chi esercita il potere di fatto sul bene per averne ricevuto la consegna in esecuzione di un contratto di vendita inefficace, in quanto stipulato da un rappresentante senza poteri. Si realizza interversione del possesso, rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 646 cod. pen., in presenza di elementi idonei a far ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l’accipiens e la res sia sorretta dall’animus rem sibi habendi in capo al primo, ancorché la fonte della consegna sia un contratto preliminare produttivo di effetti meramente obbligatori.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per il reato di appropriazione indebita per essersi trattenuto un’autovettura consegnatagli in forza di un contratto preliminare di compravendita, senza corrispondere il prezzo e senza restituirla al proprietario. La Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen..
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale. In particolare, sosteneva che il contratto era stato concluso quale falsus procurator e che, per tale ragione, fosse inefficace. A suo dire, la responsabilità sarebbe stata di natura civilistica, non potendosi configurare un possesso rilevante in capo a chi aveva ricevuto la consegna del bene in esecuzione di un negozio giuridico non perfezionato nei confronti del legittimo proprietario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato il tema della qualificazione della relazione di fatto con il bene da parte del promissario acquirente. Ha ricordato che, con la promessa di vendita, quando è convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi. La disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. In astratto, tale relazione è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso, salva la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 cod. civ..
La Corte ha poi precisato che la situazione di possesso può trovare la propria fonte anche in un atto inefficace, quale è il contratto concluso dal falsus procurator. La circostanza che la consegna venga eseguita in virtù di un contratto che, pur inefficace, risulta comunque diretto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che la relazione di fatto instauratasi sia sorretta dall’animus rem sibi habendi. Tale conclusione è rafforzata dall’operatività della presunzione prevista dall’art. 1141, primo comma, cod. civ., salva prova contraria sull’inizio del rapporto come semplice detenzione.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva. La disponibilità del bene da parte dell’imputato, qualificabile come possesso, era stata modificata con una classica interversio possessionis nel momento in cui, nonostante le numerose richieste di pagamento o di restituzione, l’imputato ne aveva mantenuto la disponibilità, non ottemperando all’ordine di riconsegna e sottraendolo, in via definitiva, al legittimo proprietario. La condotta successiva, caratterizzata da ripetute promesse di recarsi presso l’autofficina per perfezionare il contratto, confermava la volontà preesistente di trattenere il bene come proprio.
La Corte ha quindi ritenuto sussistenti tutti gli elementi integrativi del delitto di appropriazione indebita, evidenziando l’inequivoca intenzione dell’agente di tenere per sé il bene in vista del conseguimento di un’illecita utilità, manifestatasi attraverso il rifiuto della restituzione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.