Inammissibile il ricorso che mescola i vizi di motivazione senza specificità (Cass. pen. Sez. VII n. 494 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci contestualmente e indistintamente, con riguardo al medesimo capo della decisione, tutti i vizi della motivazione deducibili ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente ha l’onere, sanzionato a pena di aspecificità, di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali manifestamente illogica. I vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività e reciproca esclusione, sicché la loro promiscua mescolanza rende l’impugnazione aspecifica. È inoltre inammissibile il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione di censura già dedotta in appello e puntualmente disattesa dal giudice di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16/04/2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Viterbo del 10/11/2020 nei confronti dell’imputato per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, d.P.R. n. 309/1990, per avere ceduto a un detenuto sostanza stupefacente, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: mancanza di consulenza tecnica tossicologica sulla sostanza; omessa valorizzazione dello stato di assidua dipendenza dell’imputato e della natura del farmaco rinvenuto; mancata applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza ed eccessività della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso, esaminando separatamente i tre motivi. Quanto al primo, ha rilevato che esso costituisce pedissequa reiterazione di censura già dedotta in primo grado e in appello e motivatamente disattesa dalla Corte territoriale. Il ricorso fondato su motivi che ripetono quelli già esaminati e respinti dal giudice di merito è inammissibile, perché i motivi così formulati devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti.

Nel caso concreto la Corte territoriale aveva precisato che la prova era desunta da una pluralità di indizi: l’osservazione visiva dello scambio da parte di un operante di polizia giudiziaria, il rinvenimento delle pasticche nella biancheria intima del detenuto e il contestuale ritrovamento di un blister di pasticche analoghe per forma e colore nell’auto dell’imputato, privo di titolo per detenerle. Il motivo, limitandosi a una differente ricostruzione dei fatti, non si confronta criticamente con tale motivazione ed è perciò generico.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente i tre vizi della motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. ha l’onere di specificare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica. I motivi attinenti a tutti i vizi della motivazione sono eterogenei e incompatibili, poiché si pongono in rapporto di alternatività: la motivazione che manca non può essere al tempo stesso contraddittoria o illogica. La promiscua mescolanza dei motivi rende pertanto l’impugnazione aspecifica.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ricordato che il giudizio di comparazione tra circostanze e la determinazione della pena implicano una valutazione discrezionale tipica del merito, sottratta al sindacato di legittimità ove non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorretti da sufficiente motivazione. Il diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è stato ritenuto sorretto da adeguata motivazione, non avendo la difesa addotto elementi positivi di valutazione.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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