Inammissibilità del ricorso per censure ripetitive e questioni nuove in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 590 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, limitandosi alla pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, risultino aspecifici e soltanto apparenti, omettendo una critica argomentata della sentenza impugnata. Le questioni non oggetto dei motivi di appello non sono deducibili in sede di legittimità, dovendosi considerare nuove anche le censure genericamente prospettate in gravame e solo successivamente illustrate in termini specifici nel ricorso. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, secondo i criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, non necessitando la disamina di tutti gli elementi ma solo l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, confermando la declaratoria di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., aveva disatteso le censure concernenti la motivazione e il trattamento sanzionatorio. Nel ricorso venivano dedotti molteplici motivi, tra cui la contestazione della correttezza della motivazione posta a fondamento della responsabilità, l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la mancata declaratoria di particolare tenuità del fatto e l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come il primo motivo di ricorso, contestando la correttezza della motivazione sulla responsabilità, fosse inammissibile in quanto fondato sulla pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. I motivi sono stati considerati non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettevano di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Quanto alla prima doglianza concernente l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata, valorizzando la congrua e non illogica motivazione del giudice di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della durata dell’occupazione. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui la valutazione sulla tenuità esige una verifica complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen.

La Corte ha precisato che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dalla norma, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, purché il giudice motivi sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato senza ricorrere a mere clausole di stile. Tale valutazione, essendo rimessa ai poteri discrezionali del giudice di merito, è stata ritenuta correttamente esercitata nel caso di specie, con conseguente rigetto della censura.

Relativamente alla seconda doglianza, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando che la questione non aveva costituito oggetto dei motivi di appello. La generica prospettazione in gravame di una censura, solo successivamente illustrata in termini specifici con il ricorso per cassazione, non è idonea a introdurre la questione nel giudizio di legittimità.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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