Pedopornografia: nessuna “utilizzazione” del minore se il video nasce da libera scelta in un rapporto paritario ed è destinato a uso privato (Cass. pen. 5434/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 5434/2026 (numero desunto dal provvedimento; timbro di deposito parzialmente illeggibile), udienza pubblica del 15 dicembre 2025 (R.G.N. 28325/2025) — Presidente Aldo Aceto, Relatrice Emanuela Gai.
Il principio di diritto
In tema di pornografia minorile non sussiste l’“utilizzazione” del minore — presupposto del reato di produzione di materiale pornografico ex art. 600-ter, comma 1, cod. pen. — nel caso di realizzazione di immagini o video aventi a oggetto la vita privata sessuale di un minore che abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, nell’ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell’autore, sicché le immagini siano frutto di una libera scelta e destinate a un uso strettamente privato (Sez. U, n. 51815 del 2018). La parte civile può impugnare, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento ex art. 576 cod. proc. pen.
Il fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare, all’esito del rito abbreviato, aveva condannato l’imputato per il reato di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater cod. pen.) e lo aveva assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di produzione di materiale pornografico (art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen.). La Corte d’appello aveva confermato — doppia conforme — l’assoluzione. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione ai soli effetti civili, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., avverso il proscioglimento dal capo relativo alla produzione.
La motivazione
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di nomina del difensore della parte civile: la nomina risultava dagli atti, allegata all’originale del ricorso. Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il primo motivo, che censurava la motivazione “per relationem” della Corte d’appello, è generico: il giudice d’appello aveva condiviso la motivazione del primo giudice ma anche passato in rassegna e disatteso le censure difensive, sicché non vi è vuoto motivazionale. Il secondo motivo, sulla mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva (incidente probatorio non svolto o non acquisito da altro procedimento), è manifestamente infondato: è “decisiva” solo la prova che, se esperita, avrebbe sicuramente condotto a una diversa pronuncia (Sez. 3, n. 9878 del 2020); nel rito abbreviato le dichiarazioni della persona offesa erano già state acquisite a sommarie informazioni, e il mancato incidente probatorio non vizia la sentenza.
Il terzo, quarto e quinto motivo — sul giudizio di inattendibilità della persona offesa e sul consenso alle riprese — sono inammissibili perché versati in fatto, a fronte di una motivazione priva di vizi rilevabili in sede di legittimità e fondata non su valutazioni morali o sullo stile di vita della persona offesa, ma su evidenze oggettive (i messaggi scambiati e le stesse immagini). In diritto, la sentenza è corretta là dove ha ritenuto che la ripresa fosse sorretta dal consenso della persona offesa nell’ambito di una relazione paritaria, priva di condizionamenti riconducibili alla posizione dell’autore, in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 51815 del 2018 sull’assenza di “utilizzazione” del minore.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. L’inammissibilità del ricorso della parte civile avverso l’assoluzione comporta inoltre, in base al principio di causalità e soccombenza (artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen.; art. 91 cod. proc. civ.; Sez. 1, n. 11175 del 2021), la condanna a rifondere all’imputato le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.844 euro oltre accessori.
Implicazioni pratiche
Il discrimine del reato di produzione ex art. 600-ter c.p. è l’“utilizzazione” del minore: quando il materiale ritrae la vita privata sessuale di un minore in età di consenso, nasce da una libera scelta in un rapporto paritario e resta destinato a uso strettamente privato, il presupposto del reato manca. La valutazione è rigorosamente circostanziata e va ancorata a evidenze oggettive, non a giudizi sullo stile di vita della persona offesa.
La parte civile che impugna ex art. 576 cod. proc. pen. un proscioglimento agisce ai soli effetti civili e resta esposta, in caso di inammissibilità, non solo alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende, ma anche alla rifusione delle spese di difesa dell’imputato, secondo il principio di soccombenza.
Contro una “doppia conforme” assolutoria i motivi devono individuare vizi di legittimità specifici: le censure che rimettono in discussione l’attendibilità della persona offesa o la ricostruzione del consenso sono valutazioni di fatto, precluse in cassazione.
Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.
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