Stupefacenti e “doppia conforme”: il travisamento della prova in Cassazione solo in due casi tassativi; confermata la condanna (Cass. pen. 13341/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 13341/2026, depositata il 13 aprile 2026, R.G.N. 31233/2025 — pubblica udienza del 9 dicembre 2025, Presidente Vito Di Nicola, Relatore Cinzia Vergine.

Il principio di diritto

Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell’assenza di contraddittorietà o illogicità evidenti. Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie.

Il fatto

La Corte d’appello di Trieste aveva confermato la condanna, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trieste all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (concorso in traffico di ingente quantità di sostanza stupefacente, circa cinquantadue chili di cocaina), con pena di cinque anni di reclusione ed euro 63.000 di multa. L’imputato proponeva due ricorsi, contestando la valutazione della prova indiziaria sulla propria identificazione all’incontro negoziale, la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità e il trattamento sanzionatorio.

La motivazione

La Corte dichiara i ricorsi complessivamente infondati. Non è compito del giudice di legittimità rivalutare il compendio probatorio apprezzato dai giudici di merito in doppia conforme: il controllo attiene solo alla coerenza strutturale e logico-argomentativa della decisione. Il travisamento della prova, in caso di doppia conforme, è deducibile solo nei due casi tipici (dati richiamati per la prima volta in appello o medesimo travisamento in entrambi i gradi), non ricorrenti nella specie. Le censure sull’aggravante e sul bilanciamento delle attenuanti generiche — già riconosciute ed equivalenti alle aggravanti — sono generiche e non offrono elementi demolitori della motivazione di merito.

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

Nel ricorso per cassazione contro una condanna in doppia conforme, contestare la lettura delle prove non basta: il travisamento è deducibile solo se il giudice d’appello ha introdotto dati non esaminati in primo grado o se entrambi i giudici sono incorsi nello stesso errore percettivo. Fuori da queste ipotesi, la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove restano insindacabili se la motivazione è coerente. Anche le doglianze sul bilanciamento delle circostanze e sulla dosimetria della pena devono indicare elementi concreti idonei a scardinare la motivazione, non limitarsi a invocare il minimo edittale.

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