Ricusazione: la manifesta infondatezza si decide de plano, nessuna incompatibilità sulla stessa questione cautelare (Cass. pen. 41418/2025)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 41418/2025 (camera di consiglio del 28 ottobre 2025, dep. 23 dicembre 2025, R.G.N. 24710/2025) — Presidente Ercole Aprile, Relatore Angelo Costanzo
Il principio di diritto
La manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione va dichiarata con procedura camerale de plano, senza sentire le parti in camera di consiglio, poiché l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prescrive che il collegio provveda «senza ritardo» e non richiama — a differenza del comma 3, relativo alla decisione di merito — le forme dell’art. 127 cod. proc. pen.; le norme sulla ricusazione hanno carattere eccezionale e tassativo e sono di stretta interpretazione letterale.
Il fatto
Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata nell’interesse di un imputato nei confronti di un giudice della sezione per il riesame, fondata sul fatto che il magistrato sarebbe stato chiamato a pronunciarsi nuovamente sulle medesime questioni di diritto (relative all’inutilizzabilità delle prove) già decise con un precedente provvedimento da lui redatto. La difesa ricorreva per cassazione con due motivi: l’illegittimità della procedura de plano adottata nonostante la non manifesta infondatezza dell’istanza, e l’aver la Corte deciso nel merito una questione di legittimità costituzionale anziché limitarsi a valutarne la manifesta infondatezza.
La motivazione
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati e il ricorso è dichiarato inammissibile. La manifesta infondatezza della ricusazione si dichiara de plano, senza contraddittorio, perché l’art. 41, comma 1, c.p.p. impone di provvedere «senza ritardo» e non richiama le forme dell’art. 127 c.p.p. Sulla questione di legittimità costituzionale, la Corte d’appello si è correttamente rifatta a Corte cost. n. 91/2023, che ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), c.p.p.: mentre l’annullamento di una sentenza impone un giudice persona fisica diversa, l’annullamento di un’ordinanza (art. 623, lett. a) non lo richiede, non comportando il procedimento incidentale de libertate un accertamento sul merito. La Corte ribadisce inoltre che le norme sulla ricusazione sono eccezionali e tassative, di interpretazione letterale; che non ricorre incompatibilità quando il magistrato debba giudicare in sede cautelare la medesima questione di diritto, anche se in precedenza risolta in modo non conforme alla legge; e che il carattere «indebito» della manifestazione del convincimento (art. 37, comma 1, lett. b, c.p.p.) richiede un’esternazione priva di necessità funzionale, fuori da ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni.
Implicazioni pratiche
Per il penalista: la ricusazione fondata sul fatto che il giudice si sia già pronunciato, in sede cautelare, sulla stessa questione di diritto è destinata all’insuccesso, e la sua manifesta infondatezza può essere dichiarata de plano, senza udienza né contraddittorio. Non genera incompatibilità né il fatto che il magistrato debba riesaminare la medesima questione — anche se prima decisa in modo ritenuto errato — né la partecipazione al collegio di rinvio dopo l’annullamento di un’ordinanza del riesame. Le cause di ricusazione sono tassative e di stretta interpretazione: l’«indebita» manifestazione del convincimento presuppone un’esternazione avulsa dalle funzioni esercitate. Attenzione, infine, al costo del ricorso inammissibile: spese processuali più la somma alla Cassa delle ammende.
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