Patto di famiglia anche se i figli sono già soci: senza atto pubblico l’accordo è nullo (Cass. civ. Sez. II n. 4376 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il patto di famiglia è un negozio volto ad assicurare la continuità dell’impresa oltre la vita dell’imprenditore, in deroga al divieto di patti successori, e gli elementi indispensabili ai fini della sua integrazione sono: il trasferimento, anche solo parziale, dell’azienda e/o delle quote societarie a uno o più discendenti; la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore; la previsione del conguaglio, in denaro o in natura, del valore delle quote di legittima. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso che integrasse patto di famiglia un accordo con cui i genitori avevano trasferito a tutti i figli le loro partecipazioni in due società, perché i figli erano già soci delle stesse, e perché il conguaglio era avvenuto con donazioni dei genitori). (Rv. 677461-01)
Il Fatto
A una famiglia facevano capo una s.r.l. che produceva mobili e una s.a.s. proprietaria degli immobili affittati alla prima. Nel 2008 genitori e figli sottoscrivevano un accordo che assegnava la società di produzione a uno dei figli e quella immobiliare agli altri, con conguagli tramite donazioni dei genitori, una scissione asimmetrica a favore del primo figlio e la riserva ai genitori del diritto di abitazione e di una rendita vitalizia. L’accordo, modificato da due transazioni, non era stipulato per atto pubblico.
Nel 2014 la società immobiliare, i genitori e i fratelli citavano il figlio assegnatario della società di produzione per l’adempimento e il risarcimento. Il convenuto eccepiva la nullità per difetto della forma prescritta dall’art. 768-ter c.c., trattandosi di patto di famiglia. Il Tribunale accoglieva l’eccezione. La Corte d’appello di Trento, sezione di Bolzano, riformava: non vi era patto di famiglia perché i figli erano già soci, mancava il disponente e gli assegnatari non si erano obbligati a versamenti compensativi; il convenuto era condannato a pagare oltre 1,9 milioni di euro in forza della garanzia reciproca assunta con la transazione. Il figlio ricorreva con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. Introdotto nel 2006 in attuazione della raccomandazione 94/1069/CE, il patto di famiglia (art. 768-bis c.c.) è il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni a uno o più discendenti. Ha causa complessa e persegue la continuità dell’impresa in deroga all’art. 458 c.c. Per garantirne l’intangibilità, la legge impone la partecipazione del coniuge e dei potenziali legittimari (art. 768-quater), la compensazione delle quote di legittima e la forma dell’atto pubblico a pena di nullità (art. 768-ter).
Gli elementi indispensabili sono tre: il trasferimento, anche parziale, di azienda o quote a discendenti; la partecipazione del coniuge e dei legittimari; la liquidazione, salvo rinuncia, delle quote ex artt. 536 ss. c.c. ai non assegnatari. La Corte d’appello ha negato la qualificazione senza confrontarsi con le risultanze di causa: lo scopo complessivo dell’accordo appare diretto ad assicurare la prosecuzione dell’impresa attraverso i figli, ridisegnando la proprietà societaria; non rileva che una quota della s.r.l. appartenesse allo zio, perché l’imprenditore dispone solo della propria; il fatto che i figli fossero già soci va valutato alla luce della norma, che contempla anche la cessione parziale.
Quanto ai conguagli, che fossero eseguiti dai genitori con atti di liberalità non contrasta con l’inquadramento, trattandosi di adempimento per conto d’altri. Il giudice del rinvio dovrà verificare se le parti abbiano dato vita a un patto di famiglia, da stipulare a pena di nullità per atto pubblico.
Secondo e terzo motivo restano assorbiti. Il quarto è infondato: la domanda si fondava anche sulla garanzia reciproca della clausola transattiva e l’interpretazione della domanda non è censurabile ex art. 360 n. 3 c.p.c. Infondato il quinto: decorso il termine per impugnare la delibera di esclusione dalla società, non può chiedersi il risarcimento per l’esclusione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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