Il silenzio-inadempimento nella VIA e nel PUA non è giustificato dai carichi di lavoro (TAR Puglia n. 509 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I termini previsti dagli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di provvedimento unico ambientale hanno natura perentoria. L’esistenza di un cospicuo numero di istanze sottoposte all’esame degli uffici, ovvero i criteri di priorità nella gestione dei progetti, non possono essere addotti a giustificazione del ritardo nella conclusione del procedimento, alla luce del principio per cui non possono essere addotti tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva di un procedimento eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo queste assumere rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o dirigente. La nuova disciplina in tema di ordine di trattazione dei progetti prioritari non pregiudica il rispetto dei termini procedimentali previsti per i progetti compresi nel PNRR o finanziati a valere sul fondo complementare.

Il Fatto

Una società, operante nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e al Ministero della cultura (MIC) un’istanza per il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA), comprensiva della domanda di valutazione di impatto ambientale (VIA), per la realizzazione di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 36 MW, nei Comuni di Troia e Orsara di Puglia, in località “Cancarro”. Il progetto rientrava tra gli interventi strategici per la transizione energetica inclusi nel PNRR.

L’iter procedurale si è articolato in una serie di passaggi: la presentazione dell’istanza nel settembre 2022, la dichiarazione di procedibilità nel marzo 2023, la convocazione e lo svolgimento della prima seduta della conferenza di servizi nel settembre 2023. A fronte del perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione, la società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

La Motivazione del Giudice

Il TAR Puglia ha preliminarmente chiarito che tutti i termini relativi ai procedimenti finalizzati ad ottenere la VIA e il PUA sono perentori, ai sensi rispettivamente degli artt. 25, comma 7, e 27, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.

Il Collegio ha quindi respinto l’eccezione dell’Avvocatura erariale, fondata sull’esistenza di criteri di priorità nella gestione delle istanze di VIA di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006. Richiamando la clausola di salvaguardia di cui all’art. 3-bis del medesimo decreto, il TAR ha evidenziato che le norme in materia ambientale possono essere derogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi, nel rispetto del diritto europeo. La novella di cui al d.l. n. 153/2024, convertito dalla l. n. 191/2024, ha anzi precisato che la nuova disciplina dei progetti prioritari non pregiudica il rispetto dei termini per i progetti PNRR.

Il Tribunale ha inoltre richiamato il principio per cui le disfunzioni organizzative interne agli uffici non possono essere addotte come motivi che ostano alla conclusione tempestiva del procedimento, potendo assumere rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o dirigente, in conformità a quanto affermato dal Consiglio di Stato.

Ricostruita la scansione temporale prevista dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 per il rilascio della VIA e quella dell’art. 27 per il PUA, il TAR ha rilevato che l’istanza era stata dichiarata procedibile il 3 marzo 2023 e che la prima seduta della conferenza di servizi si era tenuta il 28 settembre 2023, con successivo deposito di integrazioni documentali il giorno successivo. Da quel momento il MASE avrebbe dovuto concludere il procedimento di PUA entro i successivi 210 giorni, quindi entro il 26 aprile 2024.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria dell’illegittimità del silenzio e ordine alle Amministrazioni resistenti di provvedere nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della sentenza, con nomina del commissario ad acta solo in caso di perdurante inadempimento, su istanza di parte. Le spese di lite sono state poste a carico delle Amministrazioni soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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