Commissario ad acta e diniego di astreintes per esiguità del debito pubblico (TAR Lombardia n. 1576 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, accertato il parziale inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato, il giudice amministrativo assegna un termine per l’integrale esecuzione e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va applicata quando ricorrono “altre ragioni ostative” ovvero quando la misura risulti manifestamente iniqua, valutazione da compiersi in concreto con riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico. Assumono rilievo, a tal fine, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rende l’astreintes eccessivamente afflittiva. Il credito non contestato nell’an e nel quantum fonda l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, era stato accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti, in relazione ai contratti a termine stipulati per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive.
Notificato il titolo, decorreva il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione provvedesse. La ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo che fosse ordinata l’emissione dei provvedimenti attuativi e il pagamento del dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, e che è decorso il termine dilatorio dei 120 giorni previsto dalla normativa richiamata. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto nel mese di ottobre 2025 un importo lordo inferiore a quello statuito, come da cedolino di ottobre. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Ne deriva la dichiarazione di inottemperanza e l’assegnazione al Ministero di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso si nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, trattandosi di adempimento connesso ai doveri istituzionali.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La norma esclude l’uso delle astreintes quando ciò risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto, come chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014.
Nel caso di specie assumono rilievo, oltre alle difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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