Assegnazione temporanea ex art. 33 comma 5 l. 104/1992 e specializzazione della sede di destinazione (TAR Puglia n. 151 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce requisito per il riconoscimento del beneficio dell’assegnazione temporanea di cui all’art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992 la sola esistenza di una posizione lavorativa nella sede richiesta dal dipendente, senza che occorra che tale posizione sia caratterizzata da una specializzazione identica a quella posseduta dall’interessato. L’Amministrazione, nell’esaminare l’istanza, deve quindi valutare la possibilità di impiego del dipendente nella sede desiderata senza ancorare il diniego alla mera assenza di un posto corrispondente alla specifica qualifica rivestita dal richiedente.

Il Fatto

Un militare dell’Esercito, in servizio con una determinata specializzazione, presentava istanza per ottenere l’assegnazione temporanea presso un ente sito nella sede di Lecce o provincia, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992, al fine di prestare assistenza a un familiare disabile. L’Amministrazione della Difesa, con provvedimento del 20 ottobre 2025, non accoglieva l’istanza.

Avverso tale diniego il militare proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo, in via incidentale, la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, all’esito della delibazione sommaria tipica della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito dal prescritto fumus boni juris, aderendo alla prospettazione del ricorrente in ordine alla corretta interpretazione della norma invocata a fondamento dell’istanza.

Il TAR ha chiarito che l’assegnazione ex art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992 non richiede che nella sede di destinazione vi sia una posizione lavorativa con specializzazione identica a quella detenuta dall’interessato. Il beneficio, finalizzato a consentire al lavoratore di prestare assistenza al familiare disabile, non può essere frustrato da una lettura restrittiva che imponga all’Amministrazione di reperire un posto perfettamente corrispondente alla qualifica specialistica posseduta.

La valutazione dell’Amministrazione, pertanto, dovrà essere rinnovata alla luce del principio enunciato, verificando la concreta possibilità di utilizzazione del militare nella sede richiesta, senza che il diniego possa fondarsi esclusivamente sulla diversità della specializzazione tra la posizione lavorativa occupata e quelle disponibili presso l’ente di destinazione.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame del diniego impugnato, fissando per la trattazione del merito la pubblica udienza dell’8 luglio 2026 e compensando le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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