Ottemperanza della carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 97 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, la sentenza di merito che condanna l’Amministrazione all’emissione di un beneficio economico in favore del docente, costituisca essa o meno un’obbligazione pecuniaria, deve essere eseguita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Decorso inutilmente tale termine, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e, disponendo l’esecuzione, può nominare sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, con facoltà per quest’ultimo di ricorrere, se necessario, all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con accredito di un importo complessivo per diversi anni scolastici. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma a tale notifica non era seguito alcun adempimento, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione prodotta è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 risultava inutilmente decorso, senza che l’Amministrazione avesse dato corso all’adempimento.
Il Collegio ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine per l’esecuzione.
Quanto alle modalità di esecuzione, è stato precisato che il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza di fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e dai relativi decreti attuativi. Non è stato invece riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il TAR ha accolto il ricorso e condannato il Ministero all’esecuzione, oltre che alla refusione delle spese.
Nota della Redazione
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