Vittime del dovere: i due assegni ai figli non a carico seguono regole diverse (Cass. lavoro 3620/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 3620 del 17 febbraio 2026 (R.G.N. 18141/2020) — Presidente Rossana Mancino, Relatore Luca Ariola.

Il principio di diritto

In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere (art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266/2005), il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell’art. 2 della l. n. 244/2007 si interpreta nel senso che, dal 1° gennaio 2008: a) l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 2 della l. n. 407/1998 è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della “vittima” al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro mensili di cui all’art. 5, comma 3, della l. n. 206/2004 è riconosciuto ai figli superstiti secondo l’ordine stabilito dall’art. 6 della l. n. 466/1980 (che, in presenza del coniuge avente diritto, esclude i figli non a carico).

Il fatto

I figli maggiorenni, non fiscalmente a carico, del proprio dante causa — cui era stato riconosciuto in via amministrativa lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, della l. n. 266/2005 — agivano per ottenere sia l’assegno vitalizio ex art. 2 della l. n. 407/1998, sia lo speciale assegno vitalizio non reversibile previsto dalla l. n. 206/2004. Il Tribunale aveva respinto la domanda dei figli, ritenendo i benefici non spettanti ai figli maggiorenni non a carico. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, condannava il Ministero della difesa al pagamento di entrambi gli assegni, reputando irrilevante che i figli non fossero a carico al momento del decesso. Il Ministero ricorreva per cassazione.

La motivazione

In via preliminare la Corte dichiara inammissibile la costituzione di un soggetto che non era stato parte nel giudizio d’appello: la legittimazione a impugnare o a resistere all’impugnazione spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel grado precedente (Cass. n. 33135/2024; n. 20789/2014; n. 13584/2017; n. 15356/2020), tanto più a fronte di una costituzione dichiaratamente avvenuta “per scrupolo” e senza allegazione di uno specifico interesse a contraddire (Cass. n. 9718/1996).

Nel merito, il Collegio si uniforma al principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34713 del 30 dicembre 2025. La lettura testuale e sistematica dei commi 105 e 106 impone soluzioni differenziate per i due benefici: la modifica del comma 106 ha inciso solo sull’assegno vitalizio ex art. 2 della l. n. 407/1998, estendendolo ai figli maggiorenni superstiti ancorché non conviventi (nozione ritenuta assimilabile a quella di “figli non a carico”); per lo speciale assegno di 1.033 euro mensili, invece, non vi sono elementi testuali o di sistema per ravvisare un ampliamento soggettivo della platea, sicché resta il parametro generale dell’art. 6 della l. n. 466/1980 (continuità con Cass. n. 11181/2022 e conformi). La soluzione non presta il fianco a dubbi di costituzionalità, rientrando nella discrezionalità del legislatore l’individuazione di criteri selettivi appropriati (Corte cost. n. 122/2024; Cass. Sez. U. n. 22753/2018).

La sentenza d’appello, che aveva riconosciuto ai figli non a carico entrambi gli assegni, non è conforme al principio delle Sezioni Unite nella parte in cui attribuisce anche lo speciale assegno di 1.033 euro. Il ricorso è quindi accolto nei sensi indicati e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. A tutela degli interessati, venendo in rilievo dati relativi alla salute, è disposta ex art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.

Implicazioni pratiche

La decisione recepisce l’arresto delle Sezioni Unite e fissa una regola operativa netta per i familiari superstiti delle vittime del dovere: i due assegni seguono discipline diverse quanto ai figli non fiscalmente a carico. L’assegno ex l. n. 407/1998 spetta anche ai figli economicamente autonomi in presenza del coniuge; lo speciale assegno di 1.033 euro no, restando ancorato all’ordine dell’art. 6 della l. n. 466/1980. Per chi assiste i superstiti, la spettanza va valutata beneficio per beneficio, senza estendere in via automatica alla seconda provvidenza la platea più ampia prevista per la prima.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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