Infortuni sul lavoro (INAIL): il socio di cooperativa è coperto anche per l’attività non strettamente manuale connessa alle mansioni (Cass. civ. 27152/2025)

Il principio di diritto

L’art. 4, n. 7, d.P.R. n. 1124 del 1965, che assoggetta all’obbligo assicurativo contro gli infortuni i soci delle cooperative che prestino attività manuale, va interpretato nel senso della riconducibilità nella copertura di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni oggetto dell’obbligazione lavorativa, e non solo di quelle a prevalente manualità. Costituisce “occasione di lavoro” in senso tecnico ogni attività che concretizzi un rischio idoneo a determinare la situazione di bisogno tutelata, incluse le attività prodromiche e strumentali connesse alle mansioni — coerentemente con la finalità protettiva dell’assicurazione ex art. 38 Cost., volta non a prevenire il rischio ma a tutelare la situazione di bisogno derivante dall’evento lesivo.

Il fatto

Un socio di società cooperativa chiedeva all’INAIL il riconoscimento dell’indennità per inabilità temporanea e dell’indennizzo per invalidità permanente, in relazione a un infortunio occorso durante un sopralluogo volto a verificare le cause di alcune infiltrazioni e a predisporre l’intervento di manutenzione. Il Tribunale di Napoli e, in appello, la Corte territoriale rigettavano la domanda, ritenendo che l’attività svolta non potesse qualificarsi come manuale e, dunque, non rientrasse nella copertura assicurativa, pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e il socio.

La motivazione

Il ricorso è fondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la copertura assicurativa dell’art. 4, n. 7, d.P.R. n. 1124 del 1965 abbraccia qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni oggetto dell’obbligazione lavorativa, e non solo quelle connotate da prevalente manualità, attesa la difficoltà di distinguere ontologicamente attività manuale e intellettuale e la necessità di una lettura coerente con le finalità protettive dell’assicurazione (art. 38 Cost.), diretta a tutelare la situazione di bisogno derivante dall’evento (Cass. n. 24765/2017; Cass. n. 2838/2018). Costituisce inoltre occasione di lavoro ogni attività che concretizzi un rischio idoneo a determinare quella situazione di bisogno, incluse le attività prodromiche e strumentali connesse alle mansioni (Cass. n. 32257/2021). Nel caso, il sopralluogo prodromico alla predisposizione dei luoghi su cui intervenire è attività strumentale e funzionale alla prestazione lavorativa del ricorrente: la Corte d’appello, escludendone la copertura, si è discostata da tali principi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

La decisione amplia, in favore del lavoratore, il perimetro della tutela INAIL per i soci di cooperativa. Il criterio non è la “manualità pura” dell’atto in cui si verifica l’infortunio, ma la connessione dell’attività — anche prodromica o strumentale — con le mansioni oggetto del rapporto. Per chi assiste l’infortunato, la strategia è documentare che l’attività svolta al momento del sinistro (sopralluoghi, verifiche, spostamenti funzionali) rientra nel ciclo delle mansioni e concretizza il rischio tutelato: la qualificazione come “non manuale” non esclude di per sé la copertura. Per l’ente e i datori, ne discende un dovere di lettura estensiva dell’obbligo assicurativo coerente con la finalità solidaristica dell’art. 38 Cost.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *