La subordinazione va provata, non presunta dal tipo di attività: illegittimo fondarla sul “notorio” (Cass. lav. 1228/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 1228 del 20 gennaio 2026 (R.G.N. 3205/2021) — Presidente Antonella Pagetta, Relatore Fabrizio Amendola.

Il principio di diritto

La subordinazione deve essere provata e non può essere desunta dalla mera tipologia dell’attività svolta: ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di lavoro subordinato sia di lavoro autonomo, a seconda delle modalità di svolgimento, e l’elemento tipico della subordinazione è l’assoggettamento del prestatore alle direttive del datore. Il ricorso al fatto notorio, che deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso — come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con grado di certezza indubitabile — e non può fondare, di per sé, l’accertamento del vincolo di subordinazione.

Il fatto

La Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato il rigetto dell’opposizione di una S.r.l. e del suo amministratore contro l’ordinanza-ingiunzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza, che aveva irrogato oltre 52.000 euro di sanzioni amministrative per la posizione di undici persone addette al servizio d’ordine e al controllo agli ingressi di un concerto. La Corte territoriale aveva ritenuto sussistenti rapporti di lavoro subordinato valorizzando le dichiarazioni rese agli ispettori e ritenendo “notorio” che un’attività del genere non possa svolgersi in autonomia. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La motivazione

Il primo e il secondo motivo, che contestavano un preteso accertamento d’ufficio di interposizione illecita di manodopera, non sono accolti: la sentenza impugnata non ha accertato alcuna interposizione fittizia, essendosi limitata a ritenere sussistenti rapporti di lavoro subordinato.

È invece fondato il terzo motivo. La Corte territoriale ha utilizzato impropriamente la nozione di “notorio” per fondare la sussistenza del vincolo di subordinazione. Ma il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso (Cass. n. 36309/2022) e non può ricomprendere valutazioni che implicano particolari cognizioni. La subordinazione va provata e non può essere desunta dalla tipologia di attività: ogni attività umana può essere oggetto sia di lavoro subordinato sia autonomo, con l’assoggettamento alle direttive quale elemento tipico e determinante (Cass. n. 7171/2003). L’accoglimento del terzo motivo assorbe il quarto.

La Corte ha accolto il terzo motivo, dichiarato assorbito il quarto e rigettato gli altri, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

La decisione ribadisce un presidio garantista sulla qualificazione del rapporto di lavoro, rilevante anche nel contenzioso sanzionatorio ispettivo. Non basta la “tipologia” dell’attività — qui, il servizio d’ordine a un evento — per presumere la subordinazione: questa va accertata in concreto, provando l’assoggettamento del prestatore alle direttive datoriali.

E il “notorio” non è una scorciatoia probatoria: può riguardare solo fatti di certezza indiscutibile, non giudizi valutativi sull’organizzazione del lavoro. Per chi impugna un verbale ispettivo, il varco difensivo è qui: contestare la subordinazione desunta dal tipo di mansione e l’uso improprio del fatto notorio.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *