Estorsione e aste giudiziarie: costringere l’aggiudicatario a rinunciare al bene è tentata estorsione, non turbativa d’asta (Cass. pen. 5983/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 5983 del 23 gennaio 2026 (R.G.N. 39925/2025) — Presidente Ariolli, Relatore Cardamone.

Il principio di diritto

Nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini del delitto di estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile. Costringere con violenza o minaccia gli aggiudicatari di un bene in asta a rinunciarvi, desistendo dal versamento del saldo del prezzo, non lede una mera aspettativa incerta ma un risultato che essi avevano seria e consistente possibilità di conseguire: la condotta integra tentata estorsione, non turbata libertà degli incanti.

Integra il delitto di estorsione anche la violenza o la minaccia rivolta a persona diversa da quella cui è richiesto l’atto di disposizione patrimoniale, purché la condotta sia idonea a influire sulla volontà di quest’ultima.

Il fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, dichiarava non doversi procedere per il delitto di lesioni (prescrizione) e per la violenza privata ai danni del custode giudiziario (difetto di querela), confermando per il resto la responsabilità dell’imputato per due distinte tentate estorsioni ai danni degli aggiudicatari di un capannone posto in vendita giudiziaria, con rideterminazione della pena.

L’imputato — debitore esecutato — ricorreva deducendo: la nullità dell’udienza d’appello per omesso avviso a un codifensore; la mancata riqualificazione dei fatti nel meno grave delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), per difetto di un danno patrimoniale; e il difetto della qualità di persona offesa in capo a due dei soggetti indicati.

La motivazione

Il primo motivo è infondato. La nomina del nuovo difensore di fiducia, accompagnata dalla dichiarazione di revoca di ogni altra precedente nomina, ha effetto onnicomprensivo e revoca tutti i difensori in precedenza incaricati; è irrilevante che nel decreto di citazione in appello ne fosse indicato uno solo. Le ulteriori doglianze, poi, si risolvono nella reiterazione delle censure d’appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata: sono perciò’ aspecifiche e inammissibili ex art. 591, comma 1, lett. c).

Nel merito, la Corte muove dalla natura patrimoniale del danno dell’estorsione e richiama le Sezioni Unite (n. 30016 del 2024, Annunziata), secondo cui vi rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene economicamente valutabile. Nel caso concreto l’aggiudicazione era già avvenuta: costringere gli aggiudicatari a rinunciare, desistendo dal saldo del prezzo, non colpisce una semplice chance ma un risultato ormai a portata, la cui acquisizione definitiva dipendeva solo dal pagamento. La qualificazione come tentata estorsione, e non come turbativa d’asta, è quindi corretta.

Quanto ai soggetti passivi, la Corte ricorda che integra estorsione anche la minaccia rivolta a persona diversa dal disponente, se idonea a influire sulla sua volontà (Sez. 2, n. 23759 del 2021): le minacce erano dirette al padre di una socia della società aggiudicataria, per indurla a rinunciare, e la stessa socia, in quanto tale, poteva incidere sulle scelte di investimento della società. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate in complessivi 3.639,00 euro.

Implicazioni pratiche

La linea di confine tra tentata estorsione e turbata libertà degli incanti passa per il danno patrimoniale. Chi — tipicamente il debitore esecutato — usa violenza o minaccia per far saltare un’aggiudicazione già avvenuta e riprendersi il bene risponde di tentata estorsione, reato assai più grave, perché il pregiudizio comprende la perdita di un risultato economico serio e consistente ormai raggiunto.

La tutela penale copre anche il caso in cui la pressione sia esercitata su un terzo — un familiare, un socio — per piegare la volontà di chi deve compiere l’atto di disposizione. Sul piano processuale, la revoca di “ogni precedente nomina” è onnicomprensiva, e il ricorso che ripete i motivi d’appello senza criticarne la motivazione è inammissibile per aspecificità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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