Regime dei suoli e PUG: la verificazione ex art. 66 c.p.a. per accertare la disciplina applicabile (TAR Puglia n. 278 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della disciplina urbanistica applicabile a un suolo e la verifica dell’attitudine edificatoria dello stesso richiedono, quando emergano divergenti interpretazioni tra le parti, un accertamento tecnico complesso che il giudice amministrativo può demandare, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., alla verificazione. Tale strumento istruttorio è funzionale a chiarire se la disposizione delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG che consente, nei lotti liberi all’interno degli isolati, l’inserimento di nuovi volumi nel limite del 70% della superficie del lotto stesso, trovi applicazione al caso concreto. L’ordinanza che dispone la verificazione è strumentale alla decisione di merito e non definisce, neppure parzialmente, il giudizio.

Il Fatto

Le ricorrenti, proprietarie di un suolo edificabile nel centro abitato, avevano presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale, invocando a sostegno della domanda l’art. 6.02 delle N.T.A. del vigente PUG del Comune, che agevola la “ricucitura” dei vuoti urbani consentendo l’inserimento di nuovi volumi nei limiti indicati dalla norma. L’amministrazione comunale ha opposto il diniego, ritenendo il suolo non edificabile, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Avverso il diniego e gli atti connessi le proprietarie hanno proposto ricorso, contestando la legittimità della determinazione comunale e chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Il Comune si è costituito in giudizio, e all’udienza pubblica è emerso il contrasto tra le parti in ordine al regime del suolo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, rilevata l’esistenza di divergenti opinioni in merito alla qualificazione giuridica dell’area, ha ritenuto il thema decidendum condizionato da un accertamento tecnico che non può essere risolto sulla base dei soli documenti di causa. La questione centrale riguarda la concreta disciplina urbanistica del fondo e la possibilità di applicare la norma del PUG che, nell’ipotesi di vuoti e residui inedificati di isolati, ammette l’inserimento di nuovi volumi, quale strumento di ricucitura formale del tessuto urbano.

La cognizione del giudice amministrativo, pur potendo sindacare le valutazioni tecniche dell’amministrazione, non può prescindere da un accertamento fattuale che solo un organo tecnico può compiere con adeguata competenza. Il Collegio ha quindi disposto verificazione ai sensi dell’art. 66 del codice del processo amministrativo, demandando al Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di un Comune diverso — quello di Barletta — l’incarico di riferire sulla concreta disciplina urbanistica del suolo alla luce del vigente PUG.

Il verificatore dovrà stabilire se l’area possa essere inquadrata nella fattispecie dei vuoti urbani disciplinata dall’art. 6.02 delle N.T.A. e, conseguentemente, se la richiesta edilizia possa trovare fondamento in tale disposizione. L’esito della verificazione condizionerà la decisione sul ricorso, atteso che dalla qualificazione del suolo dipende la spettanza o meno del titolo edilizio. Il Tribunale ha contestualmente fissato il termine per il deposito della relazione conclusiva e rinviato la trattazione del merito all’udienza successiva, evidenziando la natura strumentale dell’incombente istruttorio rispetto alla decisione finale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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