Sospensione cautelare dell’aggiudicazione per esiti favorevoli della verificazione (TAR Campania n. 415 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione è accolta quando gli esiti della verificazione disposta dal giudice rendono il ricorso suscettibile di favorevole apprezzamento e l’udienza di merito è stata fissata in data prossima. In tale evenienza, il Tribunale amministrativo sospende gli effetti dell’atto impugnato e compensa le spese della fase cautelare, confermando la trattazione nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensivi di bando, disciplinare e documentazione tecnica, nonché la successiva determina di aggiudicazione in favore della società concorrente. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era stato proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno.
La ricorrente ha contestato sia la legittimità della lex specialis sia gli esiti della procedura, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Si è costituito in giudizio il Comune di Eboli, mentre la Centrale Unica di Committenza e l’Ente d’Ambito non hanno presentato difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza e ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm..
Nel valutare il fumus boni iuris, il Tribunale ha considerato gli esiti della verificazione disposta nel corso del giudizio, che hanno condotto a un giudizio di favorevole apprezzamento delle censure sollevate dalla ricorrente. Tale circostanza ha reso la domanda cautelare suscettibile di accoglimento, senza necessità di un’ulteriore approfondita valutazione in sede incidentale.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha valorizzato la fissazione in data prossima dell’udienza di merito, fissata per il 7 ottobre 2026: la prossimità della trattazione ha reso opportuna la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato per evitare che medio tempore si consolidassero situazioni difficilmente reversibili.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti dell’aggiudicazione impugnata, e ha disposto la compensazione delle spese della presente fase. Non ha invece ritenuto necessaria alcuna statuizione in ordine all’inefficacia del contratto, trattandosi di questione riservata alla decisione di merito.
Il provvedimento conferma l’udienza pubblica già fissata e dispone l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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