Selezione di personale disabile: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Calabria n. 135 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la controversia relativa all’assunzione di personale disabile mediante selezione regolata ex lege e basata su criteri vincolati. In tali ipotesi la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo al lavoro e non è riconducibile a una procedura concorsuale. L’assenza di una comparazione tra candidati e la previsione di una mera prova di idoneità confermano la natura non concorsuale della selezione. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con declinatoria in favore del giudice ordinario e possibilità di prosecuzione del processo ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava a una selezione per la copertura di novantasette unità di personale disabile nel profilo di ausiliario, area I, fascia economica F1, presso la Corte di appello di Reggio Calabria. La selezione era stata attivata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Con provvedimento del 19 aprile 2021 il Ministero della Giustizia comunicava l’impossibilità di procedere all’assunzione e disponeva l’esclusione dalla procedura. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo. Si costituivano in giudizio l’Amministrazione e la controinteressata, entrambe eccependo la carenza di giurisdizione. In corso di causa veniva concesso provvisoriamente il gratuito patrocinio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. La questione non attiene a un concorso pubblico, ma a una selezione regolata ex lege, disciplinata da criteri vincolati.

Il giudice richiama l’orientamento secondo cui appartengono alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative alle selezioni di avviamento al lavoro nel pubblico impiego, quando le graduatorie sono compilate sulla base di criteri predeterminati.

La richiesta di tutela afferisce dunque a un diritto soggettivo al lavoro, non riconducibile a una procedura concorsuale. Il Collegio sottolinea che le persone assunte sono sottoposte a una mera prova di idoneità e non a un confronto comparativo finalizzato alla scelta del candidato migliore.

La Corte richiama, a sostegno, TAR Lazio, Roma, n. 1849/2021, oltre a TAR Lazio, Roma, n. 3562/2025 e TAR Sicilia, Catania, n. 3589/2025, ritenuti espressivi del medesimo indirizzo.

Il Tribunale dichiara quindi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere proseguito ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. In conseguenza della declaratoria, peraltro ritenuta palese, viene revocato il gratuito patrocinio provvisoriamente concesso. Le spese di lite sono compensate in ragione della soluzione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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