Impugnazione cautelare via PEC a indirizzo fuori elenco DGSIA: inammissibile, salvo inoltro telematico alla casella corretta nei termini (Cass. SU 6565/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 6565/2026 (R.G.N. 22136/2025) — Presidente Gastone Andreazza, Relatore Filippo Casa (decisa in camera di consiglio l’11 dicembre 2025).

Il principio di diritto

L’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand’anche riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso.

Il fatto

Nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., il difensore aveva trasmesso l’istanza di riesame contro una misura cautelare personale a un indirizzo PEC riferibile al tribunale del riesame competente, ma non incluso tra gli indirizzi “depositoattipenali” individuati dal decreto DGSIA del 9 novembre 2020, e a meno di quattro ore dalla scadenza del termine. Il Tribunale del riesame di Palermo aveva dichiarato l’istanza inammissibile ai sensi dell’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022. Registrato un contrasto giurisprudenziale, la Prima Sezione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.

La motivazione

Le Sezioni Unite hanno aderito all’orientamento rigoroso: l’invio dell’impugnazione a un indirizzo PEC estraneo all’elenco DGSIA determina l’inammissibilità, per l’inequivoco tenore letterale della norma e per la ratio di semplificazione, tracciabilità e accelerazione del deposito telematico introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. Non opera il principio del raggiungimento dello scopo affermato da Sez. U, Bottari (n. 1626 del 2020): quella decisione riguardava il deposito fisico e una cornice normativa diversa, priva di una causa di inammissibilità legata all’errata individuazione del luogo telematico. La soluzione è conforme all’art. 6 CEDU — che riconosce agli Stati un ampio margine di apprezzamento — e agli artt. 111 e 97 Cost., anche perché resta sempre percorribile, in alternativa, il deposito cartaceo, e gli indirizzi DGSIA sono pubblici e agevolmente reperibili.

Le Sezioni Unite hanno però individuato un temperamento: l’errore è sanabile se, entro il termine, l’atto viene inoltrato per via telematica — con la medesima modalità PEC — dalla casella errata a quella corretta inclusa nell’elenco. Questa “continuità digitale” rispetta il canale telematico voluto dal legislatore e consente alla cancelleria competente il controllo delle specifiche tecniche dell’atto. È parimenti ammissibile un nuovo invio dell’impugnante all’indirizzo corretto, purché nei termini, non essendosi ancora consumato il potere di impugnazione. Non è invece sanabile la consegna cartacea all’ufficio, né la mera attestazione cartacea di ricezione: l’ibridazione tra deposito telematico e cartaceo non è consentita e neutralizzerebbe il controllo delle caratteristiche tecniche dell’atto.

Applicando il principio al caso, poiché l’istanza era stata inviata a un indirizzo fuori elenco e non era stata rettificata per via telematica nei termini — e la sola attestazione cartacea di ricezione era irrilevante — il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese, e confermata l’inammissibilità.

Implicazioni pratiche

Chi propone riesame o appello cautelare per via telematica deve utilizzare esclusivamente l’indirizzo PEC “depositoattipenali” indicato dal decreto DGSIA: l’invio a un indirizzo diverso, anche se dello stesso ufficio, è inammissibile. L’unico rimedio, entro il termine, è l’inoltro telematico dalla casella errata a quella corretta — o un nuovo invio all’indirizzo giusto — mentre la consegna cartacea o la presa in carico manuale non salvano l’atto. Resta sempre disponibile, in alternativa, il deposito cartaceo tradizionale: la scelta del canale telematico impone però il pieno rispetto delle sue regole formali.

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