Il soccorso economico all’unico cliente che distrae liquidita dalla società fallita e bancarotta fraudolenta, non semplice (Cass. pen. 6575/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 6575/2026 (R.G.N. 33555/2025) — Presidente Luca Pistorelli, Relatore Elena Carusillo (decisa il 16 dicembre 2025).
Il principio di diritto
Le operazioni preordinate a trasferire liquidità e passività dalla società poi fallita a un terzo — mediante contratti di affitto di ramo d’azienda e di prestazione di servizi — integrano la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (art. 216 legge fall.) e non la bancarotta semplice (art. 217), anche quando siano motivate dalla volontà di salvaguardare l’unico cliente. La qualifica di amministratore di fatto non richiede l’esercizio di tutti i poteri gestori: è sufficiente un’attività gestoria o cogestoria significativa e continua, non episodica, anche solo in specifici settori, tale da fornire indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto nell’assetto societario.
Il fatto
Due imputati — l’uno amministratore unico e poi gestore e co-amministratore di fatto, l’altro amministratore unico in un periodo successivo — erano stati condannati in doppia conforme per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, aggravata: in esecuzione di contratti di affitto di ramo d’azienda e di prestazione di servizi sottoscritti con un’altra società, riversavano su quest’ultima i costi di gestione, distraendo così le risorse finanziarie della fallita. Entrambi hanno proposto ricorso, per complessivi sei motivi.
La motivazione
Sull’eccepita inutilizzabilità delle consulenze del pubblico ministero e del curatore (asseritamente depositate oltre il termine delle indagini), la Corte ha ricordato che il termine di durata delle indagini decorre dall’iscrizione del nome dell’indagato e che l’inutilizzabilità degli atti oltre termine non opera nel procedimento contro ignoti (Sez. 6, n. 20064 del 2014); nel caso, peraltro, le relazioni erano state acquisite a dibattimento senza opposizione e i consulenti erano stati sentiti. Sul ruolo di amministratore di fatto, la Corte ha richiamato il principio per cui non occorre l’esercizio di tutti i poteri gestori, bastando un’attività significativa e continua anche in singoli settori (Sez. 5, Commodaro, n. 2514 del 2023). Sulle attenuanti generiche, ha rilevato che la richiesta, non devoluta al giudice d’appello, non poteva fondare un vizio di motivazione in cassazione (artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.).
Quanto alla richiesta di riqualificare la condotta come bancarotta semplice (art. 217 legge fall.) in ragione del “soccorso economico” prestato all’unico cliente, la Corte l’ha respinta: le operazioni erano preordinate a distogliere liquidità e a trasferire le passività alla società poi fallita, sicché non erano riducibili al mero movente della salvaguardia del cliente. La difesa, del resto, non si era confrontata con l’oggetto dell’imputazione — la distrazione realizzata attraverso l’affitto del ramo d’azienda e la fornitura di servizi — limitandosi a valorizzare le ragioni della scelta.
I ricorsi sono stati perciò rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Implicazioni pratiche
Il “salvataggio” dell’unico cliente non giustifica lo svuotamento della società: quando le operazioni trasferiscono liquidità e passività dalla società poi fallita a un terzo, si è in presenza di distrazione (art. 216 legge fall.), non di bancarotta semplice. Chi impugna deve misurarsi con l’oggetto concreto dell’imputazione — qui l’affitto del ramo d’azienda — e non limitarsi a valorizzare il movente. Sul piano soggettivo, il ruolo di amministratore di fatto si dimostra con indici di inserimento organico nella gestione, anche circoscritti a specifici settori dell’attività d’impresa.
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