Revisione infra periodo del PEF e maggiori ricavi da COREPLA: esclusa la circostanza straordinaria (TAR Puglia n. 31 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione infra periodo del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti è istituto di carattere eccezionale, riservato dal regolatore al verificarsi di eventi imprevedibili e gravi che minaccino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e il raggiungimento degli obiettivi del PEF. La normativa ARERA, in particolare l’art. 4 del MTR-2, delinea tassativamente le ipotesi di squilibrio rilevante, che non includono il maggior gettito derivante da una raccolta differenziata più efficiente o dai corrispettivi dei consorzi di filiera, trattandosi di sopravvenienza patrimoniale attiva e fisiologica. Tale maggiore ricavo, non configurando un’alterazione negativa dell’equilibrio gestionale, va assorbito nell’ambito dell’aggiornamento biennale obbligatorio del ciclo regolatorio successivo. Il diniego di revisione non richiede il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
Il Comune di Cerignola impugnava la nota del 18 aprile 2023 con cui AGER Puglia negava la revisione infra periodo del PEF per il settore rifiuti relativo al biennio 2022-2023, ai sensi dell’art. 8, comma V, della delibera ARERA. Il Comune deduceva uno scostamento tra i ricavi presuntivi da COREPLA inseriti nel PEF, stimati in € 438.939,00, e quelli effettivamente realizzati nel 2022, pari a € 897.000,00, con ulteriore incremento previsto per il 2023. Tale scostamento, a suo dire, alterava l’equilibrio economico-finanziario determinando un’eccessiva copertura tariffaria a carico dei cittadini rispetto al costo effettivo del servizio, in violazione del principio per cui la TARI deve coprire solo i costi del servizio stesso.
Il Comune qualificava la situazione come circostanza straordinaria ai sensi degli artt. 8.5 della delibera ARERA e dell’Allegato A MTR-2, deducendo vizi di carenza di motivazione, violazione dell’obbligo di preavviso di rigetto e contrarietà al quadro normativo di riferimento. AGER si costituiva eccependo l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avendo validato con determinazione del 18 giugno 2024 l’aggiornamento biennale del PEF 2024-2025, recependo espressamente i proventi dei sistemi collettivi di compliance, inclusi i ricavi COREPLA.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara il ricorso infondato, oltre che improcedibile. Preliminarmente, accoglie l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando come la determinazione del 18 giugno 2024 abbia recepito e quantificato i maggiori ricavi rivendicati dal Comune, determinando un concreto riequilibrio del piano economico-finanziario nell’ambito del quadriennio 2022-2025. L’obiettivo sostanziale perseguito dal ricorrente risulta già realizzato attraverso il regolare strumento dell’aggiornamento biennale, venendo meno ogni utilità attuale di una pronuncia sul diniego del 2023.
Nel merito, il Collegio esclude che il maggiore gettito da COREPLA possa configurare una circostanza straordinaria idonea ad attivare la revisione infra periodo. La revisione infra periodo è istituto eccezionale, riservato a eventi imprevedibili e gravi che minaccino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione. Il maggior gettito derivante da una raccolta differenziata più efficiente costituisce posta contabile e patrimoniale positiva, non già alterazione negativa dell’equilibrio gestionale tale da pregiudicare la continuità o l’efficienza del servizio, bensì evento fisiologico e di buona funzionalità amministrativa in un sistema tariffario volto a premiare le performance qualitative.
La delibera ARERA del 2023 esclude espressamente che dinamiche di mercato o migliori performance di raccolta possano giustificare una revisione straordinaria, rimandando il loro assorbimento agli aggiornamenti periodici successivi. Il Comune non ha dimostrato come lo scostamento abbia cagionato uno squilibrio pregiudizievole, limitandosi a evocare un generico principio di corrispettività tra tariffa e costo del servizio. La documentazione prodotta da AGER attesta invece la congruità del costo riconosciuto e il pieno mantenimento dell’equilibrio gestionale.
Quanto ai profili procedurali, il difetto di motivazione del diniego è ritenuto inconsistente, avendo la nota richiamato la mancanza dei presupposti normativi per la revisione, valutati in via discrezionale sulla base di parametri tecnici. La censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è infondata, non essendo stata dimostrata l’incidenza dell’omissione sulla legittimità sostanziale del provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR dispone l’integrale compensazione delle spese di lite, considerata la natura pubblica delle parti e l’oggettiva complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.