Ottemperanza per la Carta del docente: il TAR nomina il Commissario ad acta (TAR Puglia n. 691 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza possibilità di cognizione di domande correlate. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. In caso di inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, mentre la fissazione delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. richiede un uso prudente, essendo esclusa quando appaia manifestamente iniqua.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Civile – Ufficio Lavoro, che aveva accolto la domanda di un docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, dell’importo di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Il Ministero, nonostante la notifica del titolo esecutivo munito di formula esecutiva, non aveva dato esecuzione alla statuizione. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’attuazione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità del ricorso, riscontrando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito e la comprovata valenza di cosa giudicata della sentenza del giudice ordinario, come da apposita certificazione. Ha altresì accertato che la notifica del titolo esecutivo era avvenuta in data antecedente l’instaurazione del giudizio, consentendo così l’esperimento dell’azione esecutiva trascorso il termine di legge.
Nel merito, il TAR ha rilevato che il Ministero, costituitosi in giudizio, non aveva contestato l’inadempimento all’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale. Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’ordine all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla domanda di fissazione delle astreintes, il TAR l’ha respinta ritenendola manifestamente iniqua, richiamando il costante orientamento che auspica un uso prudente dell’istituto, considerato che nel processo amministrativo comporta di regola un esborso di pubblico denaro. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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