Nomina del commissario ad acta all’esito dell’inottemperanza dell’amministrazione (TAR Puglia n. 33 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione sia rimasta inadempiente anche rispetto alla sentenza di ottemperanza che ha ordinato l’esecuzione del giudicato nel termine assegnato, il giudice amministrativo accoglie l’istanza di parte e nomina il commissario ad acta, individuato in una figura apicale dell’amministrazione stessa, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, affinché provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La nomina del commissario ad acta costituisce misura attuativa del giudicato volta a garantirne l’esecuzione anche coattiva, senza che rilevi l’eventuale compensazione delle spese della fase.
Il Fatto
La controversia trae origine dal giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio economico della Carta del docente, con condanna dell’amministrazione all’attribuzione del bonus per due annualità, oltre interessi e rivalutazione. A seguito dell’inottemperanza, il TAR Puglia, con sentenza di ottemperanza, aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Nonostante la notifica del provvedimento all’amministrazione, quest’ultima era rimasta inadempiente. Il ricorrente proponeva quindi istanza di nomina di un commissario ad acta, notificata al Ministero, affinché fosse data esecuzione a quanto statuito nella sentenza di ottemperanza e, per suo tramite, al giudicato del Giudice del Lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata l’istanza di nomina del commissario ad acta e rilevato il perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ritenuto di dover accogliere l’istanza, sul presupposto dell’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato e della stessa sentenza di ottemperanza.
Il giudice amministrativo ha quindi nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per provvedere in luogo dell’amministrazione inadempiente, secondo le indicazioni contenute in motivazione.
Quanto alle spese dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione delle caratteristiche della vicenda. L’ordinanza accoglie pertanto l’istanza formulata dal ricorrente, senza che occorra pronunciarsi sulla richiesta applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, non risultando dalla motivazione una specifica statuizione sul punto.
Nota della Redazione
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