Notifica delle cartelle: bastano le copie di relate e avvisi di ricevimento non disconosciuti (Cass. trib. 3803/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 3803 del 19 febbraio 2026 (R.G.N. 15604/2019) — Presidente Francesco Federici, Relatore Giovanni Galasso.
Il principio di diritto
Nel processo tributario, per provare la notifica delle cartelle di pagamento è sufficiente la produzione, anche in copia, delle relazioni di notifica o degli avvisi di ricevimento, purché sia possibile risalire agli atti cui si riferiscono. La copia fotostatica non disconosciuta in modo chiaro, specifico e circostanziato (art. 215, n. 2, c.p.c.) ha valore probatorio; il disconoscimento, comunque, non vincola il giudice, che può accertarne la conformità all’originale con ogni mezzo, comprese le presunzioni. L’obbligo di conservazione degli originali (art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973) attiene al diritto di accesso agli atti, non alla disciplina della prova.
Il fatto
Un contribuente impugnava 36 intimazioni di pagamento, lamentando l’omessa notifica delle cartelle presupposte. La CTP di Cosenza annullava gli atti perché l’Agente della riscossione aveva esibito solo copie degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento, ritenendo necessaria la produzione in originale.
La Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello, ravvisando nell’art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973 l’obbligo di produrre in originale le matrici o le copie delle cartelle munite delle relate. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La motivazione
In via preliminare, il controricorso del contribuente, notificato tardivamente, è inammissibile e non può valere come memoria (Cass. n. 23921/2020).
Nel processo tributario valgono le regole del processo civile sull’efficacia probatoria delle copie: la copia fotostatica non disconosciuta in modo formale e specifico si ha per conforme all’originale (art. 215, n. 2, c.p.c.; Cass. n. 5461/2006); la contestazione non può avvenire con clausole di stile, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, indicando il documento e gli aspetti di difformità (Cass. n. 7775/2014 e conformi); il disconoscimento, peraltro, non determina automaticamente l’inefficacia, potendo il giudice accertare la conformità con altri mezzi, comprese le presunzioni (Cass. n. 4395/2004).
Né la disciplina del processo tributario (art. 22, comma 4, d.lgs. 546/1992, che ammette di regola le copie) né l’art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973 introducono una diversa regola probatoria: quest’ultima norma riguarda l’obbligo di conservazione e il diritto di accesso agli atti, non la prova (in tal senso anche Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2022). La sola produzione dell’estratto di ruolo non basta, ma per la notifica è sufficiente la copia delle relate o degli avvisi di ricevimento, purché collegabili agli atti; il ricevimento del plico presume la conoscenza dell’atto, salvo prova contraria del destinatario (Cass. n. 6251/2025 e conformi).
Nel caso di specie le copie prodotte non erano state specificamente disconosciute: la CTR avrebbe dovuto esaminarle per valutare le modalità e la validità delle notificazioni.
Implicazioni pratiche
L’Agente della riscossione può provare la notifica delle cartelle depositando le copie delle relate o degli avvisi di ricevimento, senza obbligo di produrre gli originali, purché i documenti siano riconducibili agli atti notificati.
Al contribuente che voglia contestarne l’efficacia non basta una contestazione generica (“impugno e contesto”): deve disconoscere la conformità all’originale in modo chiaro, specifico e circostanziato, indicando il singolo documento e in cosa differirebbe dall’originale. In difetto, la copia fa prova, e il ricevimento del plico fa presumere la conoscenza dell’atto, ribaltando sul destinatario l’onere di dimostrare che era vuoto o conteneva un atto diverso. Attenzione, infine, ai termini del controricorso in cassazione: quello tardivo è inammissibile e non recuperabile come memoria.
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