Affrancamento dei maggiori valori: la prima rata tardiva fa decadere l’opzione, senza ravvedimento (Cass. 3259/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 3259 del 13 febbraio 2026 (R.G.N. 32243/2019) — Presidente Lucio Napolitano, Relatore Andreina Giudicepietro.

Il principio di diritto

In tema di imposta sostitutiva ex art. 176, comma 2-ter, d.P.R. 917/1986 (TUIR), nella formulazione vigente ratione temporis, il tardivo pagamento della prima rata comporta la decadenza dall’opzione, senza che possa trovare applicazione, riguardo a tale versamento, l’istituto del ravvedimento operoso, non essendosi perfezionata la fattispecie secondo le modalità e i tempi previsti dall’art. 1, comma 4, d.m. 25 luglio 2008 n. 188, a cui rimanda l’art. 1, comma 47, l. 244/2007.

Il fatto

A seguito del conferimento di un ramo d’azienda (2008), una società aveva optato per l’affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio, versando l’imposta sostitutiva ex art. 176, comma 2-ter, TUIR in tre rate. L’Agenzia delle Entrate, con avvisi di accertamento per IRES e IRAP (annualità 2009-2012), contestava l’elusività delle operazioni e il mancato perfezionamento dell’opzione.

La Commissione tributaria regionale del Veneto riconosceva valida l’opzione per le annualità dal 2010, ma non per il 2009, per cui la prima rata era stata pagata il 30 settembre 2009, oltre il termine legale del 16 settembre 2009. In cassazione, dopo l’adesione della società alla definizione agevolata (l. 197/2022) per le annualità 2010-2012, con estinzione parziale del giudizio, restava controversa la sola annualità 2009, oggetto del ricorso incidentale della società.

La motivazione

Il conferimento d’azienda è operazione fiscalmente neutrale, con continuità dei valori fiscalmente riconosciuti (art. 176, comma 1, TUIR; Cass. 34750/2019): il conferitario subentra nella posizione del conferente. L’art. 176, comma 2-ter, TUIR consente il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici iscritti in bilancio mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

La disciplina attuativa (art. 1 d.m. 25 luglio 2008 n. 188) prevede che l’opzione “si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate” (comma 4) e va assolta in tre rate (comma 8). Il dato letterale è chiaro: il versamento tempestivo della prima rata perfeziona l’opzione. Il ritardato pagamento non è sanabile con il ravvedimento operoso, trattandosi dell’esercizio di una scelta discrezionale che deve avvenire nei modi e nei termini di legge.

La lettura trova conferma nella relazione illustrativa al decreto — con il versamento della prima rata l’opzione si perfeziona “in modo irreversibile”, mentre il mancato versamento delle rate successive è autonomamente sanzionato ma non travolge l’opzione — e nella prassi amministrativa (circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 25 settembre 2008). È rigettato anche il motivo di nullità per omessa pronuncia: la reiezione implicita delle questioni non integra il vizio ex art. 112 c.p.c. (Cass. 24155/2017; Cass. 1616/2021).

Implicazioni pratiche

Per chi affranca i maggiori valori emersi dal conferimento d’azienda con imposta sostitutiva rateizzata, la tempestività della prima rata è dirimente: pagarla oltre il termine — coincidente con il saldo delle imposte sui redditi del periodo dell’operazione — fa decadere l’intera opzione, non essendo ammesso il ravvedimento operoso su quel versamento.

Diversa è la sorte delle rate successive: il loro omesso o tardivo pagamento non travolge l’opzione già perfezionata, ma è autonomamente sanzionato con iscrizione a ruolo. La regola, riferita alla formulazione ratione temporis dell’art. 176, comma 2-ter, TUIR e al d.m. 25 luglio 2008, conferma il rigore dei termini negli istituti opzionali a versamento rateizzato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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