Improcedibilità del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione per sopravvenuta domanda di sanatoria (TAR Puglia n. 1121 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità in sanatoria e l’avvenuto rilascio del parere favorevole sulla medesima, con la completezza dell’istruttoria, determinano un nuovo assetto fattuale della vicenda edilizia tale da far venir meno l’interesse attuale al ricorso avverso l’originaria ordinanza di demolizione. Il provvedimento adottato all’esito del procedimento di sanatoria, anche in caso di rigetto, supera quello oggetto dell’originaria impugnativa, dovendo l’amministrazione adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio con nuovi termini per provvedere alla demolizione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La richiesta di rinvio della trattazione della causa non integra i presupposti di eccezionalità richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. quando la presentazione e la compiuta istruttoria della domanda di sanatoria siano già idonee a determinare il nuovo assetto fattuale.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la rimozione di opere – consistenti in fabbricato, campetto da calcio, vasca interrata, parcheggio e abitazione – realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo. A distanza di tempo, i difensori di parte ricorrente hanno rappresentato di aver presentato istanza di accertamento di conformità in sanatoria, comunicando che l’amministrazione aveva rilasciato parere favorevole al rilascio del titolo, condizionato alla presentazione di ulteriore documentazione e al versamento di oneri. Hanno pertanto domandato un rinvio della discussione, evidenziando che con l’acquisizione del permesso di costruire in sanatoria sarebbe venuta meno la materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha in via preliminare rigettato la richiesta di rinvio, ritenendo che la presentazione e la compiuta istruttoria della domanda di sanatoria siano già di per sé idonee a determinare un nuovo assetto fattuale della fattispecie. Tale assetto, ove ritenuto non soddisfacente all’esito del procedimento, potrà essere autonomamente impugnato, non ricorrendo i presupposti di eccezionalità per il differimento ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm..

Nel merito, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conformemente all’avviso fornito alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. L’avvenuto rilascio del parere favorevole sulla domanda di sanatoria e la completezza dell’istruttoria hanno infatti comportato il venir meno dell’interesse attuale alla decisione sull’impugnativa avverso l’originario provvedimento di demolizione.

La motivazione chiarisce che, a seguito del provvedimento definitivo sulla domanda di accertamento di conformità – anche in ipotesi di rigetto – l’amministrazione dovrà comunque adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti del privato, con nuovi termini per provvedere alla demolizione. In ogni caso, il provvedimento adottato all’esito del procedimento di sanatoria supererà quello oggetto dell’originaria impugnativa, determinandosi così il venir meno dell’interesse a ricorrere. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della peculiarità in fatto della vicenda e del tempo trascorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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