Obbligo di verifica di anomalia anche senza ribasso sui costi della manodopera (TAR Lombardia n. 3985 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, costituisce un potere-dovere della stazione appaltante che non può ritenersi escluso dalla sola circostanza che il costo della manodopera indicato dall’offerente non sia inferiore a quello stimato nella lex specialis. L’obbligo di attivazione sussiste, invece, ogni qualvolta emergano elementi specifici – quali l’esiguità del margine economico residuo rispetto al corrispettivo offerto – da cui possa desumersi un dubbio sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della proposta. La violazione di tale obbligo non comporta, di per sé, l’annullamento dell’aggiudicazione, ma impone il rinvio degli atti all’amministrazione per la rinnovazione del sub-procedimento, non potendo il giudice sostituirsi alla valutazione tecnica non ancora esercitata ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.. È altresì possibile valorizzare, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, anche i contratti ancora in corso di esecuzione, purché l’attività svolta abbia avuto esito positivo.

Il Fatto

Il Comune di Como aveva indetto una gara per l’affidamento di un accordo quadro per la gestione degli atti sanzionatori del Corpo di Polizia Locale. Per il Lotto 2, relativo alla gestione dei procedimenti a carico di soggetti residenti all’estero, risultavano in gara la società ricorrente e la controinteressata, aggiudicataria con un ribasso del 76,70% e un corrispettivo offerto di euro 206.554,50, sufficiente a coprire solo il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza, con un margine residuo di appena euro 378,66 per tutte le altre spese di commessa. La stazione appaltante non aveva tuttavia disposto la verifica di anomalia sull’offerta prima graduata, ritenendo che l’art. 23 del disciplinare limitasse tale obbligo alle sole ipotesi di ribasso sui costi del lavoro. La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione; la controinteressata proponeva ricorso incidentale, deducendo la carenza dei requisiti di capacità tecnico-professionale della ricorrente principale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato i motivi del ricorso principale aventi effetti escludenti, richiamando il principio affermato dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-333/18, Lombardi, secondo cui, in presenza di ricorsi volti alla reciproca esclusione, l’esame deve prendere le mosse dal ricorso principale, restando quello incidentale assorbito in caso di infondatezza. Ha quindi escluso l’applicabilità dell’art. 70, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 all’ipotesi di offerta palesemente irrealizzabile, trattandosi di causa di esclusione di natura soggettiva, riconducibile al diverso piano della verifica di anomalia.

Il Collegio ha poi accolto il secondo motivo, volto a censurare l’omessa verifica di anomalia sull’offerta dell’aggiudicataria. Pur premesso che il D.Lgs. n. 36/2023 ha eliminato le ipotesi automatiche di attivazione del procedimento, l’art. 110 impone comunque alla stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta quando emergano elementi specifici che ne mettano in dubbio la realizzabilità. Nel caso di specie, il corrispettivo offerto lasciava un margine di soli euro 378,66 per la copertura di spese generali, assicurazioni e fideiussioni, oltre che per le migliorie proposte, incluse le 84 ore settimanali aggiuntive di servizio di call-center. Tale esiguità, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad attivare il procedimento, non potendo la coincidenza del costo della manodopera con quello stimato assurgere a prova automatica di non anomalia dell’offerta.

Il Tribunale ha respinto il ricorso incidentale, affermando che i requisiti di capacità tecnico-professionale possono essere dimostrati anche mediante contratti in corso di esecuzione, purché l’attività svolta abbia avuto esito positivo. L’interpretazione contraria, che limiterebbe la spendibilità dei requisiti ai soli servizi ultimati, è stata ritenuta irragionevolmente restrittiva e contraria ai principi di fiducia e risultato. Quanto al ribasso sui costi della manodopera, il Collegio ha chiarito che la sua conseguenza non è l’esclusione ma l’assoggettamento dell’offerta alla verifica di anomalia, in cui l’operatore dovrà dimostrare la più efficiente organizzazione aziendale.

All’accoglimento del secondo motivo non è tuttavia conseguito l’annullamento dell’aggiudicazione, né la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato: il giudice ha disposto il rinvio degli atti all’amministrazione per la rinnovazione del sub-procedimento di verifica, escludendo ogni sindacato diretto sulla sostenibilità dell’offerta in assenza di una preventiva valutazione amministrativa. La ricorrente principale conserva la possibilità di far valere le proprie pretese all’esito della rinnovata verifica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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