Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Marche n. 395 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, il ricorso per l’esecuzione del giudicato è procedibile e fondato. La mera costituzione formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non esime dall’obbligo di dare integrale esecuzione al titolo. Il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente — una docente — di fruire del beneficio della carta docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore dei procuratori antistatari. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato.

La docente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e agisce con il ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si costituisce in giudizio con memoria formale. All’udienza camerale del 26 marzo 2026 la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669: il ricorso è dunque procedibile.

Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Tribunale rileva che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine di cui al citato art. 14, l’Amministrazione — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso è quindi accolto e viene dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine il Tribunale assegna il termine di trenta giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Commissario assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, direttamente o tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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