Chi produce energia da fotovoltaico non è incaricato di pubblico servizio: no corruzione (Cass. pen. 6876/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 6876 del 2026 (R.G.N. 40447/2025; camera di consiglio del 14 gennaio 2026) — Presidente Giorgio Fidelbo, Relatore Paolo Di Geronimo.
La qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) prescinde dalla natura, pubblica o privata, dell’ente di appartenenza e si fonda sul criterio oggettivo-funzionale: rileva l’attività effettivamente svolta, che è pubblico servizio solo se disciplinata da norme di diritto pubblico e finalizzata a una prestazione resa alla collettività in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è attività liberalizzata e meramente strumentale, non pubblico servizio — che resta circoscritto alla gestione della rete e alla distribuzione all’utente finale, svolte in regime concessorio —; il suo amministratore non riveste perciò la qualifica di cui all’art. 358 c.p.
Il fatto
Il Tribunale del riesame di Roma aveva confermato il sequestro probatorio disposto per il reato di corruzione (art. 319 c.p.). Secondo l’accusa, un privato avrebbe ceduto il diritto di superficie su un proprio terreno a una società a un prezzo maggiorato, in cambio dell’interessamento del legale rappresentante di quest’ultima — ritenuto incaricato di pubblico servizio — per agevolare l’iter autorizzativo di un campo fotovoltaico. La società, controllata indirettamente da un Comune, operava nella produzione di energia elettrica. Il ricorrente contestava, tra l’altro, la qualifica pubblicistica dell’amministratore e la riconducibilità della condotta alla corruzione.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. Richiamato il criterio oggettivo-funzionale (Sez. Un. Citaristi n. 10086/1998; Sez. Un. Prete n. 34036/2025), per cui la qualifica pubblicistica dipende dall’attività svolta e non dalla forma dell’ente, va distinta l’«attività di pubblico interesse» — attività privatistiche a rilevanza generale, soggette a regolazione (come quella bancaria o assicurativa) — dal «pubblico servizio», che è estrinsecazione di un fine proprio della pubblica amministrazione. La produzione di energia elettrica è stata liberalizzata (d.lgs. n. 79 del 1999): il pubblico servizio si identifica solo nella gestione della rete e nella distribuzione all’utente finale, svolte in regime concessorio, mentre la produzione è attività libera e strumentale, in regime meramente autorizzatorio. Né la disciplina di favore per le rinnovabili (d.lgs. n. 190 del 2024) né le agevolazioni tributarie attribuiscono a tale attività natura di pubblico servizio, limitandosi a riconoscerne la pubblica utilità. Di conseguenza l’amministratore della società produttrice non è incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p., e viene meno la configurabilità della corruzione (art. 319 c.p.). La Corte aggiunge che, in ogni caso, la condotta contestata non integrerebbe la corruzione, poiché l’utilità (l’agevolazione dell’iter autorizzativo) sarebbe ricaduta a vantaggio dell’ente e non del presunto corrotto, né la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), che presuppone un atto contrario ai doveri e un nocumento alla società. Manifestamente infondato, invece, il motivo sul ne bis in idem cautelare: il precedente sequestro era stato annullato per vizio formale (mancata descrizione della condotta), sicché è reiterabile senza necessità di elementi nuovi.
La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, disponendo la restituzione di quanto in sequestro.
Implicazioni pratiche
La pronuncia offre una guida operativa sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio nelle società a partecipazione pubblica operanti in settori regolati. Non basta che la società sia partecipata da un ente locale, né che l’attività benefici di una disciplina di favore o sia di «pubblico interesse»: occorre che l’attività concretamente svolta sia un pubblico servizio, ciòè disciplinata da norme di diritto pubblico e resa alla collettività in regime di imparzialità, obbligatorietà e continuità. Nel settore elettrico, la produzione — liberalizzata — resta attività privatistica, distinta dalla distribuzione concessoria. La conseguenza penale è netta: senza la qualifica pubblicistica dell’agente, i delitti dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, come la corruzione, non sono configurabili.
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