Bancarotta fraudolenta: per la Cassazione l’incertezza sui tempi della condotta non può servire ad assolvere su un capo e a ignorarla su un altro (sent. 38791/2025)
Cassazione Penale, Sez. V, sentenza 21 novembre 2025 (dep. 1 dicembre 2025), n. 38791 (Pres. Pezzullo, Rel. Morosini) – R.G. 28092/2025
I fatti
Una srl viene dichiarata fallita nel maggio 2013. Nel procedimento penale che segue sono coinvolti tre soggetti: la donna che ha amministrato la società di diritto dal febbraio 2009 all’aprile 2012; l’uomo che le succede nella carica formale fino al fallimento; e il marito di lei, indicato come amministratore di fatto. Il Tribunale di Benevento assolve il marito per mancanza di prova sui poteri gestori, assolve entrambi gli amministratori dal reato di bancarotta documentale — non essendo chiaro, data la successione nella carica, chi avesse in concreto sottratto i libri contabili — e condanna invece l’amministratrice di diritto per bancarotta fraudolenta patrimoniale, per la distrazione di tredici veicoli della società, considerando l’amministratore succeduto un mero prestanome. La Corte d’appello di Napoli conferma.
Il ricorso
La difesa dell’amministratrice condannata rileva una contraddizione interna alla decisione: la stessa incertezza sulla collocazione temporale delle condotte, usata per assolverla dalla bancarotta documentale, viene ignorata quando si tratta della bancarotta patrimoniale. La ricorrente ha lasciato la carica oltre un anno prima del fallimento; nessuna sentenza di merito individua quando, in concreto, i veicoli siano stati distratti; un testimone di polizia giudiziaria ha inoltre riferito che l’amministratore succeduto era stato trovato in possesso di una delle auto oggetto di contestazione.
Il principio di diritto: la responsabilità dell’amministratore cessato va collocata nel tempo
La Cassazione richiama un orientamento consolidato: quando a un amministratore succede un altro soggetto con estromissione del precedente dalla gestione, la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale dell’amministratore cessato non può fondarsi sul solo mancato rinvenimento dei beni all’atto dell’inventario del curatore. Serve la prova, positiva, che gli atti di distrazione risalgano al periodo della sua gestione — oppure la prova di un accordo con l’amministratore subentrato per il compimento di quegli atti.
«È illegittima l’affermazione della responsabilità dell’amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento – all’atto della redazione dell’inventario da parte del curatore – di dati beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell’impresa […], considerato che […] la responsabilità dell’amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l’esistenza di un accordo con l’amministratore subentrato.»
Applicando questo principio, la Cassazione osserva che i giudici di merito avevano già escluso, con riferimento alla bancarotta documentale, sia una gestione di fatto prolungata della ricorrente sia un concorso con il prestanome — tanto più significativo, alla luce della testimonianza sul possesso di uno dei veicoli da parte di quest’ultimo. Lo stesso ordito logico, per coerenza, avrebbe dovuto imporre ai giudici di merito di accertare — e non lo hanno fatto — quando le condotte distrattive fossero collocabili nel tempo, prima di attribuirle alla sola amministratrice cessata.
L’esito
La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. La Cassazione chiarisce che il reato non è ancora prescritto, tenuto conto dei periodi di sospensione del termine (85 giorni, tra sospensione Covid e legittimo impedimento del difensore).
Perché questa decisione conta, in pratica
Nei fallimenti con più amministratori succedutisi nel tempo, la difesa dell’amministratore cessato ha un argomento specifico e spesso decisivo: verificare se la sentenza di condanna collochi davvero, con prove concrete, gli atti distrattivi nel periodo di gestione contestato — o se si limiti a presumerlo dal solo fatto che i beni mancano all’inventario. E quando la stessa incertezza temporale viene usata dal giudice per assolvere su un capo d’accusa collegato (qui, la bancarotta documentale), la contraddizione tra le due valutazioni è un motivo di ricorso che merita di essere sollevato con precisione, capo per capo.