Bancarotta fraudolenta: nulla la condanna per una distrazione diversa da quella contestata (Cass. pen. 6726/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 6726/2026, depositata il 18 febbraio 2026 (udienza pubblica del 29 gennaio 2026, R.G.N. 38107/2025) — Presidente Pistorelli, Relatore Sessa.
Il principio di diritto
«Il principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) è violato quando l’imputato è condannato per un fatto — inteso come episodio della vita — diverso da quello contestato, rispetto al quale non ha potuto difendersi. Ove il giudice di primo grado costruisca la distrazione su presupposti materiali del tutto diversi da quelli descritti nel capo di imputazione, la Corte di appello deve dichiarare la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 604, comma 1, cod. proc. pen., e non può sanare il vizio con una propria, diversa ricostruzione del fatto.»
Il fatto
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione a una società dichiarata fallita nel 2018. Secondo il capo di imputazione, la valenza distrattiva riguardava due operazioni di conferimento immobiliare (del 2012 e del 2015) effettuate in cambio dell’accesso a un know how e dell’accollo non liberatorio del mutuo, ritenute prive di effettiva contropartita. Il Tribunale, però, si era discostato dalla tesi accusatoria, spostando l’asse del ragionamento dai conferimenti alla gestione del mutuo ipotecario e individuando la distrazione nell’eccedenza trattenuta come costi di rifinitura sui ricavi delle vendite. Con l’appello era stata denunciata la violazione della correlazione tra accusa e sentenza.
La motivazione
Il ricorso è fondato nel primo motivo, assorbiti gli altri. Il Tribunale ha costruito la distrazione intorno a un fatto non coincidente con quello oggetto d’imputazione, in violazione del principio di corrispondenza tra editto accusatorio e decisione: l’imputato è stato così condannato per un fatto rispetto al quale non ha potuto difendersi, con perdita di un grado di giudizio. Le norme sulle nuove contestazioni e sulla correlazione (artt. 516 e 522 cod. proc. pen.) vanno interpretate secondo la loro finalità di garantire il contraddittorio sull’accusa e il pieno esercizio del diritto di difesa: la violazione ricorre quando la modificazione del fatto pregiudichi in concreto la possibilità di difesa (Sez. U n. 31617/2015, Lucci; Sez. U n. 36551/2010, Carelli; Sez. U n. 16/1996, Di Francesco). La rilevante mutazione del fatto avrebbe dovuto imporre alla Corte di appello la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 604, comma 1, cod. proc. pen., come richiesto con l’atto di appello. La Corte territoriale, invece, ha tentato di ricondurre il fatto entro i binari dell’imputazione attraverso una nuova ricostruzione, del tutto diversa da quella del primo giudice, rendendo ancora più evidente la lesione del diritto di difesa — doppiamente mortificato, non essendo il ricorso per cassazione un rimedio idoneo a far valere le difese di merito.
Dispositivo: annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l’ulteriore corso.
Implicazioni pratiche
- La condanna per un fatto diverso da quello contestato viola la correlazione tra accusa e sentenza e lede il diritto di difesa, privando l’imputato di un grado di giudizio.
- Il vizio non è sanabile dalla Corte di appello con una diversa ricostruzione del fatto: va dichiarata la nullità ai sensi dell’art. 604 cod. proc. pen.
- In materia di bancarotta, la distrazione va provata sui fatti descritti in imputazione, non su condotte diverse e temporalmente successive.
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