Truffa aggravata all’INPS: il prelievo con la carta del defunto integra il reato anche in assenza di un obbligo di comunicare il decesso

Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sentenza n. 40228/2025, cam. cons. 28 ottobre 2025, dep. 15 dicembre 2025, R.G. 24770/2025 — Pres. Verga, Rel. Sbrana.

I fatti

La Corte d’appello di Reggio Calabria, riducendo la pena, aveva confermato la condanna per truffa aggravata ai danni di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), per aver l’imputato continuato a percepire, tramite reiterati prelievi con la carta intestata al defunto, i ratei di pensione INPS successivi al decesso del beneficiario, senza mai comunicare l’evento all’ente erogatore.

Il ricorso

Il ricorrente ha sostenuto, tra i vari motivi, che la condotta contestata si esaurisse in un mero silenzio — l’omessa comunicazione del decesso — non punibile come truffa, poiché tale obbligo di comunicazione grava semmai sul Comune e non sul familiare; ha richiamato precedenti (Cass. 31210/2021, 10935/2025) che qualificano casi analoghi come appropriazione indebita ex art. 646 c.p. o indebita percezione ex art. 316-ter c.p., non come truffa. Altri motivi riguardavano la procura speciale per l’accesso alle pene sostitutive e la confisca.

La decisione

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul punto centrale, distingue nettamente il caso di specie dai precedenti citati dalla difesa: la condotta contestata non si esauriva nel silenzio, ma comprendeva una condotta commissiva attiva — il reiterato utilizzo della carta di prelievo intestata al defunto per incassare le somme accreditate mese per mese — idonea a influire causalmente sul mantenimento dell’errore dell’ente erogatore. È proprio questa condotta attiva a integrare gli artifizi e raggiri richiesti dalla truffa, a prescindere dall’assenza di un obbligo di comunicazione del decesso in capo al congiunto. Quanto agli altri motivi, la Corte esclude che una procura speciale generica possa valere anche per il consenso alla pena sostitutiva, trattandosi di atto personalissimo, e dichiara inammissibile il motivo sulla confisca, mai devoluto in appello.

Quando il prelievo delle somme avviene tramite una condotta attiva — come l’uso reiterato della carta del defunto — idonea a influire causalmente sul mantenimento dell’errore dell’ente erogatore, si configura il reato di truffa aggravata, e non una mera omissione né un’appropriazione indebita, a prescindere dall’assenza di un obbligo di comunicazione del decesso a carico del congiunto.

L’esito

Ricorso dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Perché questa decisione conta, in pratica

La pronuncia chiarisce un confine spesso incerto nella prassi: la linea di demarcazione tra truffa, indebita percezione e appropriazione indebita nei casi — molto frequenti — di riscossione post mortem di pensioni. È un criterio operativo rilevante per la difesa in questi procedimenti: la qualificazione giuridica cambia radicalmente a seconda che la condotta sia solo omissiva o comprenda un atto commissivo attivo come l’uso della carta.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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