Ottemperanza dichiarata cessata dopo l’adempimento tardivo dell’Amministrazione (TAR Puglia n. 816 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza ricorre quando l’Amministrazione, nelle more del giudizio, abbia spontaneamente eseguito il giudicato, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. L’adempimento tardivo sopravvenuto non elide la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che va condannata alle spese di lite qualora l’esecuzione sia intervenuta solo dopo la notifica del ricorso e l’iscrizione a ruolo del giudizio. La condanna alle spese può essere pronunciata con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento delle somme dovute per la causale “carta docente”, con le modalità ivi indicate, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario. Avendo l’Amministrazione lasciato ineseguito il titolo, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato.

Costituitosi il Ministero, la ricorrente depositava memoria con la quale dava atto che l’Amministrazione aveva nel frattempo ottemperato al titolo giudiziale, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata risultava ormai soddisfatta, essendo l’Amministrazione intervenuta ad adempiere al titolo esecutivo nelle more della decisione. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.

Il Tribunale ha tuttavia scrutinato il profilo delle spese di lite, richiamando il criterio della soccombenza virtuale. L’adempimento, infatti, era intervenuto soltanto a seguito della notifica del ricorso e dell’iscrizione a ruolo del giudizio di ottemperanza, avvenuta il 15.12.2025, circostanza che dimostra come l’esecuzione spontanea sia stata sollecitata dall’iniziativa giudiziaria della parte.

Ne consegue che l’Amministrazione, pur avendo evitato l’esito sfavorevole nel merito dell’azione esecutiva, deve considerarsi virtualmente soccombente, essendo stato necessario l’esperimento del rimedio processuale per ottenere quanto già dovuto in forza del giudicato. La Corte ha pertanto condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura ridotta rispetto alla domanda, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se corrisposto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La decisione si segnala per l’affermazione del principio secondo cui l’ottemperanza spontanea sopravvenuta, pur chiudendo il giudizio senza una pronuncia di merito, non neutralizza l’onere economico del processo quando l’adempimento risulti indotto dall’azione giudiziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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