Revoca nulla osta per difetto istruttoria e inottemperanza al remand cautelare (TAR Calabria n. 340 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all’ingresso e di rigetto della domanda di autorizzazione che non tenga conto delle osservazioni e delle controdeduzioni presentate dal datore di lavoro e dal lavoratore straniero. L’Amministrazione che abbia ricevuto le controdedizioni ha il dovere di esaminarle anche se prodotte oltre il termine assegnato, qualora il procedimento sia stato concluso molto tempo dopo l’emanazione del preavviso e in un momento in cui poteva e doveva essere effettuata una completa istruttoria. Il verbale di un incontro procedimentale privo di forma provvedimentale e di determinazione conclusiva non costituisce provvedimento amministrativo e non dà prova dell’ottemperanza al remand disposto in sede cautelare.
Il Fatto
Un lavoratore straniero ha impugnato dinanzi al TAR Calabria il provvedimento della Prefettura di Cosenza del 28 febbraio 2025, con cui sono stati revocati il nulla osta e rigettata la domanda di autorizzazione all’ingresso presentata dalla ditta datrice di lavoro. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione.
Nella fase cautelare, con ordinanza n. 286 del 2025, il Collegio ha accolto la domanda sospendendo l’esecuzione del provvedimento e ordinando all’Amministrazione di riesaminare la fattispecie alla luce di quanto prospettato dal ricorrente, che doveva essere ammesso in sede procedimentale. Dopo il riesame, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal contegno processuale dell’Amministrazione resistente, che, pur costituitasi, non ha contestato che il ricorrente si sia presentato in Prefettura assieme al datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno negli otto giorni successivi all’ingresso nello Stato. Parimenti non contestato è che l’Amministrazione abbia ricevuto le osservazioni del ricorrente sulla cessazione della ditta individuale indicata nel preavviso di revoca del 3 maggio 2024.
Su questo punto il Tribunale supera l’eccezione di tardività: il fatto che le osservazioni siano state prodotte oltre il termine di dieci giorni indicato nel preavviso non ne impedisce l’esame, perché la Prefettura ha comunque concluso il procedimento il 28 febbraio 2025, molto tempo dopo l’emanazione del preavviso e in un momento in cui poteva e doveva effettuare una completa istruttoria, valutando le controdeduzioni relative alla costituzione dell’impresa in forma societaria.
Il profilo decisivo riguarda l’inottemperanza al remand cautelare. La Prefettura non ha tenuto conto delle circostanze rappresentate in sede di riesame disposto con l’ordinanza n. 286/2025. Il verbale dell’incontro del 19 novembre 2025, depositato in atti, non vale a dimostrare il contrario: esso non costituisce provvedimento amministrativo, perché ne manca la forma e non reca alcuna determinazione conclusiva del procedimento. La fase di partecipazione risulta così formalmente chiusa senza che l’Amministrazione abbia effettivamente riesaminato la posizione.
Sussistono pertanto i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione censurati nel ricorso, che viene accolto. Il provvedimento impugnato è annullato. Le spese del giudizio sono compensate per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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