Entrato in Italia dopo la revoca del nulla osta, nessun diritto al permesso per attesa occupazione (TAR Abruzzo n. 146 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ingresso per lavoro subordinato, la positiva conclusione di due procedimenti autonomi e funzionalmente collegati è necessaria: il primo, su iniziativa del datore di lavoro, finalizzato al rilascio del nulla osta; il secondo, su iniziativa dello straniero, diretto al rilascio del visto d’ingresso. Il sopraggiunto disinteresse del datore di lavoro, manifestato con la mancata stipula del contratto di soggiorno e la mancata conferma della domanda ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, legittima la revoca del nulla osta. Lo straniero che faccia ingresso in Italia successivamente alla revoca del nulla osta non è legittimamente soggiornante ai fini lavorativi e non può vantare alcuna pretesa al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, titolo spettante solo a chi perde il posto di lavoro.
Il Fatto
Una società presentava numerose domande di nulla osta per cittadini egiziani. Il nulla osta veniva rilasciato in modalità automatica. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro esprimeva successivamente parere negativo per carenza dei requisiti di capacità economica e per la mancanza di asseverazione. Dopo un preavviso di revoca del 28 febbraio 2024 e un secondo preavviso del 26 luglio 2024, l’Amministrazione adottava il provvedimento definitivo di revoca in data 5 settembre 2024. Il lavoratore faceva ingresso in Italia il 30 settembre 2024, dopo la revoca del nulla osta, ottenendo comunque il visto dall’Ambasciata. Il Tribunale, in sede cautelare, disponeva il riesame, che si concludeva con un provvedimento confermativo. Veniva inoltre rigettata la successiva istanza di autorizzazione propedeutica al permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, in quanto superato dal successivo provvedimento di conferma adottato all’esito del riesame. Nel merito dei primi motivi aggiunti, la revoca è stata ritenuta legittima. L’Amministrazione ha correttamente valutato il sostanziale disinteresse del datore di lavoro, che non ha partecipato alla stipula del contratto di soggiorno né ha confermato la domanda di nulla osta ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998. Tale circostanza, da sola, giustifica la revoca definitiva e assorbe ogni ulteriore questione relativa alle contestazioni istruttorie.
Quanto al diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, la Corte osserva che tale titolo può essere rilasciato, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, solo allo straniero che perde il posto di lavoro. Anche volendo estendere la fattispecie al sopraggiunto disinteresse del datore nei casi di ingresso tramite flussi, il lavoratore era entrato in Italia dopo la revoca del nulla osta e non poteva quindi considerarsi legittimamente soggiornante ai fini lavorativi. Il giudice richiama il proprio consolidato principio per cui l’ingresso per lavoro subordinato richiede la positiva conclusione di due procedimenti autonomi e funzionalmente collegati: il primo incardinato presso lo sportello unico per il rilascio del nulla osta, il secondo gestito dall’autorità consolare per il visto d’ingresso.
In relazione alle eccezioni sulla notifica dei preavvisi di revoca, la Corte ha precisato che le stesse sono state eseguite presso la PEC fornita nella domanda, che equivale a elezione di domicilio. In ogni caso, eventuali vizi risultano sanati dalla proposizione del ricorso, che dimostra la piena conoscenza degli atti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.
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Nota della Redazione
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