Il riesame non può aggravare l’imputazione con una circostanza mai contestata (Cass. pen. 7506/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza n. 7506/2026, decisa nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 (R.G.N. 35479/2025) — Presidente Sergio Beltrani, Relatore Lucia Aielli.

Il principio di diritto

Il tribunale del riesame non può ritenere sussistente una circostanza aggravante che il pubblico ministero non abbia mai contestato — né formalmente, con l’indicazione della norma, né “in fatto” come elemento storico della condotta: farlo integra un esercizio non consentito del potere qualificatorio e vizia l’ordinanza sul punto. Inoltre, l’omesso interrogatorio preventivo di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p. dà luogo a una nullità a regime intermedio, la cui deducibilità è però subordinata a un interesse concreto, attuale e verificabile (art. 182 c.p.p.): quando l’indagato, nell’interrogatorio di garanzia successivo, si sia avvalso della facoltà di non rispondere, grava su di lui l’onere di indicare il pregiudizio patito, non bastando l’allegazione di un pregiudizio astratto.

Il fatto

Il Tribunale di Napoli, sezione riesame, confermava gli arresti domiciliari applicati a un indagato gravemente indiziato di estorsione.

L’indagato ricorreva deducendo, tra l’altro: l’omesso interrogatorio preventivo di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p.; l’illegittima qualificazione del fatto come estorsione aggravata dalle “più persone riunite” (art. 629, comma 2, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p.), aggravante non contestata dal pubblico ministero né ritenuta dal giudice per le indagini preliminari; carenze sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari.

La motivazione

Sull’aggravante: richiamando le Sezioni Unite (Sorge, n. 24906/2019) in tema di contestazione “in fatto” delle circostanze, il Collegio rileva che il Tribunale ha esercitato un potere qualificatorio non consentito, ritenendo sussistente la circostanza delle “più persone riunite” pur non essendo stata contestata dal pubblico ministero, né formalmente né in fatto. Erra inoltre il Tribunale nel valorizzare l’aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. — che avrebbe reso il reato “ostativo” all’interrogatorio preventivo — già esclusa dal giudice per le indagini preliminari con statuizione non impugnata. Il fatto va quindi inquadrato nell’estorsione semplice, unica per la quale fu formulata la domanda cautelare.

Sull’interrogatorio preventivo: la legge 114/2024 (art. 291, comma 1-quater, c.p.p.) impone, prima della misura, l’interrogatorio dell’indagato, salvo esigenze cautelari ostative (art. 274, comma 1, lett. a e b; oppure lett. c in relazione ai delitti dell’art. 407, comma 2, lett. a, o a gravi delitti commessi con armi o violenza personale). L’omissione integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (Sez. 2, n. 26920/2025; Sez. 6, n. 27444/2025), deducibile anche dinanzi al tribunale del riesame.

La deducibilità, però, presuppone l’interesse ex art. 182 c.p.p.: la nullità non può essere eccepita da chi non ha interesse all’osservanza della norma violata, e tale interesse non sussiste per la sola violazione formale se non ne è derivata una concreta lesione difensiva (Sez. U, Niecko, n. 15069/2023; Sez. U, Ndiaye, n. 38306/2025). Nel caso, avendo l’indagato scelto di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia svolto dopo l’esecuzione della misura, l’interesse non era prima facie evidente e gravava sul deducente un onere esplicativo: il ricorso, generico sul punto, è inammissibile.

Implicazioni pratiche

Nel procedimento cautelare, il giudice del riesame non può “aggravare” l’imputazione provvisoria introducendo una circostanza che il pubblico ministero non ha contestato: mancando la contestazione (formale o in fatto), l’aggravante va eliminata, con effetti anche sulla scelta e sulla proporzionalità della misura.

Sul nuovo interrogatorio preventivo di garanzia (legge 114/2024), la sua omissione è nullità, ma chi la eccepisce deve spiegare in concreto quale pregiudizio difensivo ne sia derivato — soprattutto se poi, nell’interrogatorio di garanzia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una doglianza puramente formale, priva dell’indicazione dell’interesse, è inammissibile.

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